1) Il COA acquisisce -su esposto, denuncia o d’ufficio- la notizia di potenziale illecito disciplinare e trasmette la segnalazione al CDD, senza alcuna discrezionalità.
2) Ricevuta la segnalazione, il Presidente CDD iscrive il nominativo del Segnalato nel Registro riservato e, non sussistendo i presupposti per un richiamo verbale (infrazioni lievi e scusabili) nè per l’archiviazione del procedimento (illecito prescritto o manifestamente infondato), nomina la Sezione CDD e designa il Consigliere Istruttore.
3) Subito dopo aver assunto l'incarico, il Consigliere istruttore, esclusa nuovamente la possibilità di definire anticipatamente il giudizio mediante l'applicazione di un richiamo verbale, informa il Segnalato dell'avvio delle indagini preliminari, da concludere entro sei mesi. All'esito di queste, alla luce delle difese del Segnalato e dell'istruttoria esperita d'ufficio, propone alla Sezione CDD l'archiviazione del procedimento oppure l'approvazione del capo di incolpazione.
4) Ricevuta la proposta del Consigliere istruttore, qualora non ritenga di disporre l'archiviazione del procedimento, la Sezione CDD approva il capo di incolpazione (senza la presenza del Consigliere istruttore) e lo comunica all'incolpato, nonché al suo COA e al PM in sede.
5) Ricevuta la notifica del capo di incolpazione, l'incolpato può accedere al fascicolo disciplinare, depositare documenti e chiedere di essere sentito.
All'esito di tali difese, il Consigliere istruttore formula alla Sezione CDD la sua proposta definitiva, che può essere di archiviazione oppure di citazione a giudizio dell’incolpato.
6) Ricevuta tale proposta, qualora non ritenga di disporre l'archiviazione del procedimento, la Sezione CDD delibera (senza la presenza del Consigliere istruttore) la citazione a giudizio dell’incolpato.
7) Inizia quindi il dibattimento, celebrato dalla Sezione CDD al completo, che dà quindi corso all'istruttoria vera e propria, acquisendo documenti, deposizioni testimoniali ed espletando, anche d'ufficio, ogni altra attività di indagine ritenuta necessaria.
8) Al termine del dibattimento, qualora non si sia disposta l'archiviazione del procedimento, viene aperta la discussione, e prendono la parola il PM, l'incolpato e il suo difensore.
9) Conclusa la discussione, la Sezione CDD si ritira in Camera di consiglio per deliberare la decisione e, al termine, viene subito letto il dispostivo, mentre la motivazione viene depositata nei successivi 30 o 60 giorni.
10) La decisione del CDD, completa di motivazione, viene sottoscritta dal presidente e dal segretario, quindi pubblicata mediante deposito nella Segreteria del CDD e infine notificata d'ufficio all'incolpato e al suo COA, nonché al PM del circondario del COA e del distretto del CDD.
11) Infine, nel caso in cui l'incolpato sia condannato, il COA dà esecuzione alla sanzione disciplinare e alle eventuali sanzioni accessorie.
Fin qui, si è praticamente scritto da solo.
Ma non finisce qua.
Nelle prossime tappe sarà necessario riprendere il discorso da alcuni temi trasversali all'intero giudizio disciplinare, quindi anche quello celebrato dinanzi al CNF, e precisamente:
- la prescrizione dell'azione disciplinare
- il rapporto con il processo penale
- l'astensione e la ricusazione
- la riunione e separazione dei procedimenti
- la sospensione del procedimento
- l’estinzione del procedimento
- la sospensione cautelare
- il legittimo impedimento
Il viaggio continua.
Fonte:
https://deontologicus.gestiolex.it/il-procedimento-disciplinare/il-procedimento-disciplinare-avanti-al-cdd/