Studio Gaeta

Il trust nella crisi d’Impresa – III puntata


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Il Trust come strumento strategico nel Concordato Preventivo. L’evoluzione normativa e le nuove opportunità.

Con l’introduzione del Codice della Crisi d’Impresa, la disciplina ha subito importanti modifiche rispetto alla precedente Legge Fallimentare. In particolare, l’articolo 182 della vecchia normativa è stato sostituito dall’articolo 114 del nuovo Codice, trasformando la nomina dei liquidatori da facoltativa a obbligatoria.

Questa evoluzione normativa non impedisce tuttavia l’impiego del trust nel concordato preventivo, ma richiede un adattamento strutturale che tenga conto del nuovo scenario giuridico.

Il trust nel concordato: vantaggi concreti

L’utilizzo del trust nei concordati preventivi si è dimostrato particolarmente efficace nei casi in cui vi sia l’apporto di beni da parte di terzi soggetti, diversi dal debitore principale, che hanno interesse a supportare il piano concordatario.

I principali vantaggi includono:

  • Protezione dai creditori personali del terzo: I beni conferiti nel trust sono protetti dalle azioni esecutive dei creditori personali del terzo conferente
  • Potenziale schermo contro azioni revocatorie: In determinate circostanze, l’omologa del concordato potrebbe impedire azioni revocatorie, specialmente quando i creditori personali del terzo sono anche creditori del debitore in concordato
  • Applicazione del principio maggioritario: Nel contesto concordatario, non è necessario ottenere il consenso di tutti i creditori, ma è sufficiente raggiungere le maggioranze previste dalla legge
  • Elementi chiave per una struttura efficace

    Per garantire il corretto funzionamento del trust nel concordato preventivo, alcuni elementi strutturali risultano fondamentali:

    1. Coordinamento dei ruoli: Il trustee deve necessariamente essere il liquidatore (o uno dei liquidatori) nominato dal Tribunale, mentre la funzione di guardiano può essere attribuita al commissario giudiziale
    2. Condizione sospensiva dell’omologa: Evita che il negozio produca effetti prima dell’approvazione del concordato
    3. Condizione risolutiva: In caso di mancata omologa o di sopravvenuta liquidazione giudiziale, il trust deve potersi risolvere automaticamente
    4. Applicazioni pratiche

      Questa struttura si rivela particolarmente utile per:

      • Soci illimitatamente responsabili che vogliono evitare il fallimento per estensione
      • Familiari di imprenditori in difficoltà
      • Soggetti che potrebbero subire azioni di responsabilità
      • “Cavalieri bianchi” interessati a supportare il risanamento dell’impresa
      • È importante sottolineare che non si tratta di un trust di scopo, come talvolta erroneamente indicato, poiché i beneficiari esistono e sono identificabili nei creditori concordatari.

        Prospettive future

        L’interesse per questi strumenti rimane elevato anche con l’entrata in vigore del nuovo Codice, e si prevede una continua evoluzione nella prassi applicativa e nella giurisprudenza. Come anticipato nel podcast, questi temi saranno oggetto di un mio prossimo libro dedicato ai negozi destinatori nella crisi d’impresa, in uscita nei prossimi mesi del 2025.

        Qual è la vostra esperienza con strumenti di protezione patrimoniale nelle procedure concordatarie? Avete mai utilizzato trust o altri negozi destinatori in questi contesti? Condividete nei commenti le vostre riflessioni.

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