Incomincia subito a darsi da fare il Podestà Benignetti ordi- nando la demolizione dei «Tre Archi». «Deliberazione podestarile del 19 febbraio 1927, n. 137. Ritenuto che per aderire ai voti insistentemente formulati da parecchi cittadini e da numerosi automobilisti si ravvisa necessario stabilire anzi addivenire all'abbattimento dei Tre Archi, i quali oltre a costituire un pericolo permanente per la pubblica incolumità, sono di ostacolo alla circolazione dei veicoli e degli autoveicoli; Che essendo state interpellate per le opere di demolizione diverse ditte, la offerta più vantaggiosa è venuta a risultare quella presentata dalla Ditta Gentili e Monachesi che si è dichiarata disposta eseguire il lavoro di demolizione alle condizioni fissate per il prezzo di L. 3200; Sentito l'Ufficio Tecnico Municipale e ritenuto che i lavori in oggetto non arrecano alcun onere al Comune dato che il materiale utilizzabile che se ne ricaverà compenserà la spesa che si andrà ad incontrare; Attesa la impossibilità di ottenere il parere della Consulta non essendo stata ancora costituita; Delibera: a) di autorizzare la demolizione dei Tre Archi posti all'imboccatura della Via Cavour, per le causali suesposte; b) di affidare il lavoro relativo alla Ditta Gentili e Monachesi mediante trattativa privata alle condizioni seguenti: 1o La demolizione dovrà essere spinta fino alla profondità di cm. 10 sotto il piano stradale; 2o I lavori di demolizione saranno condotti secondo le prescrizioni dell'Ufficio Tecnico Comunale; 3° Sarà obbligo dell'impresa di condurre i lavori secondo le migliori regole d'arte, usando tutte le cautele e preveggenze delcaso onde impedire danni alle persone, alle proprietà ed al suolo pubblico, nonchè spreco del materiale utilizzabile; 4° Non saranno accettati i blocchi di più mattoni e pezzi di ciucame insieme cementati essendo obbligo dell'impresa di ridurre il materiale utilizzabile a mattoni e pezzami esclusa la scalcinatura; 5° Tutto il materiale proveniente dalla demolizione resta di proprietà del Comune e dovrà essere trasportato a cura e spese dell'impresario nel nuovo rione a sud di Via Cavour nei punti da stabilirsi dall'Ufficio Tecnico Comunale; 6° Prima dell'inizio dei lavori l'impresa è tenuta ad eseguire a propria cura e spese la recinzione dei Tre Archi con steccato chiuso (tavolato) alto non meno di m. 2.50 da collocarsi secon- do disposizioni dell'Ufficio Tecnico Comunale onde garantire la sicurezza del transito; 7° Per l'ultimazione di detto lavoro è fissato un termine di un mese dalla data della consegna. Per ogni giorno di ritardo verrà applicata una multa di L. 90; 8° La sistemazione del piano stradale e dei marciapiedi a lavoro ultimato, verrà eseguita a cura e spese del Comune, ad eccezione delle riparazioni di danni eventualmente cagionati dall'impresa il cui importo verrà ad essa addebitato; 9° L'impresa è pienamente responsabile, anche agli effetti civili e penali, dei danni che, per incuria, incapacità ed altro venissero a terzi in conseguenza dei lavori in oggetto».