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LE PERTINENZE (dall’articolo 817 all’articolo 819)


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DIRITTI REALI

RAPPORTI DI CONNESSIONE TRA LE COSE.

LE PERTINENZE (dall’articolo 817 all’articolo 819).

L’articolo 817 c.c. definisce le pertinenze come: “le cose

destinate in modo durevole al servizio o ad ornamento di un’altra cosa”. In altri termini si ha pertinenza quando una cosa (detta accessoria) è posta al servizio di un'altra (detta principale). In un simile caso si instaura un vincolo di natura economico funzionale tra i due beni che tuttavia non ha carattere necessario in quanto a norma dell’articolo 818 le pertinenze possono formare oggetto di separati rapporti giuridici.

Comunque sia il vincolo pertinenziale esistente tra due beni fa assurgere questi ad unità giuridica nel senso che, fin che dura il legame, gli atti ed i rapporti giuridici che hanno ad oggetto il bene principale si estendono, salva diversa volontà delle parti, anche al bene pertinenziale che segue quindi quello principale.

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