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In un precedente articolo (eccolo qui) ti ho parlato dei sistemi elettronici di rilevazione delle infrazioni al Codice della Strada (di seguito C.d.S.) e, in particole, del famigerato “Street Control” che è uno strumento elettronico munito di fotocamere e videocamere il quale, installato sulle volanti della Polizia Municipale, rileva i dati dei veicoli e li trasmette ad una centrale operativa al fine di elevare, in maniera veloce ed automatica, le multe per divieto di sosta. Tramite questo strumento elettronico, quindi, le contravvenzioni vengono elevate “a strascico” fotografando tutte le vetture parcate.
Recentemente lo “Street Control” è stato utilizzato per rilevare i dati delle vetture in movimento e contestare l’omessa revisione delle autovetture (art. 80 C.d.S.) e l’assenza di copertura assicurativa per la responsabilità civile (art. 193 C.d.S.).
Sempre in quel post ti avevo anticipato che, secondo la nostra opinione, tale prassi è illegittima: il G.d.p. di Marsala, tramite la sentenza n. 426 del 2017, di cui posso fornirti una copia gratuitamente contattando il blog a questa pagina, ha riconosciuto la fondatezza delle mie ragioni ed ha annullato la multa elevata a carico di un mio cliente, utente della strada, il quale si è visto notificare una multa per omessa revisione del proprio veicolo.
Ci tengo a precisare che la revisione dei veicoli è un obbligo imposto dalla legge nell’interesse della sicurezza collettiva ed è importante sottoporre, nei tempi previsti, il proprio veicolo alla revisione: non voglio incitare nessuno a circolare con un veicolo che non sia stato sottoposto a regolare revisione!
Ebbene, il G.d.p. Di Marsala ha accolto le mie argomentazioni basate principalmente sulle circolari del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (di seguito MIT) il quale ha costantemente escluso l’esistenza di strumenti elettronici autorizzati, ovvero omologati, per la contestazione dell’omessa revisione di veicoli in movimento.
Il MIT, tramite il parere n. 4851 del 2015, aveva ribadito che, nel rispetto delle regole imposte dal C.d.S., la contravvenzione debba essere contestata immediatamente. Secondo il MIT, quindi, lo strumento dello “Street Control” non poteva essere utilizzato per elevare sanzioni nei confronti di veicoli in movimento ma esclusivamente nei confronti di quelli in sosta e il cui conducente non fosse presente nelle vicinanze poiché in tale ipotesi era necessaria la contestazione immediata dell’infrazione.
Le Polizie Locali, tuttavia, hanno continuato ad utilizzare lo strumento “Street Control” per elevare le contravvenzione anche nei confronti dei veicoli in movimento.
Il MIT per fugare ogni ulteriore dubbio è, quindi, tornato a occuparsi della questione con il parere n. 3311 del 2016 ribadendo che “allo stato attuale non risulta approvato, ovvero omologato, alcun dispositivo funzionante in modalità automatica per l’accertamento della omessa revisione del
Il MIT ha, inoltre, colto l’occasione per dichiarare l’irregolarità della prassi di convocare il conducente per l’esibizione della carta di circolazione in modo da “sanare” la mancata contestazione immediata: accade, infatti, che il verbale di contestazione contenga l’invito a presentarsi al comando della Polizia e
In un precedente articolo (eccolo qui) ti ho parlato dei sistemi elettronici di rilevazione delle infrazioni al Codice della Strada (di seguito C.d.S.) e, in particole, del famigerato “Street Control” che è uno strumento elettronico munito di fotocamere e videocamere il quale, installato sulle volanti della Polizia Municipale, rileva i dati dei veicoli e li trasmette ad una centrale operativa al fine di elevare, in maniera veloce ed automatica, le multe per divieto di sosta. Tramite questo strumento elettronico, quindi, le contravvenzioni vengono elevate “a strascico” fotografando tutte le vetture parcate.
Recentemente lo “Street Control” è stato utilizzato per rilevare i dati delle vetture in movimento e contestare l’omessa revisione delle autovetture (art. 80 C.d.S.) e l’assenza di copertura assicurativa per la responsabilità civile (art. 193 C.d.S.).
Sempre in quel post ti avevo anticipato che, secondo la nostra opinione, tale prassi è illegittima: il G.d.p. di Marsala, tramite la sentenza n. 426 del 2017, di cui posso fornirti una copia gratuitamente contattando il blog a questa pagina, ha riconosciuto la fondatezza delle mie ragioni ed ha annullato la multa elevata a carico di un mio cliente, utente della strada, il quale si è visto notificare una multa per omessa revisione del proprio veicolo.
Ci tengo a precisare che la revisione dei veicoli è un obbligo imposto dalla legge nell’interesse della sicurezza collettiva ed è importante sottoporre, nei tempi previsti, il proprio veicolo alla revisione: non voglio incitare nessuno a circolare con un veicolo che non sia stato sottoposto a regolare revisione!
Ebbene, il G.d.p. Di Marsala ha accolto le mie argomentazioni basate principalmente sulle circolari del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (di seguito MIT) il quale ha costantemente escluso l’esistenza di strumenti elettronici autorizzati, ovvero omologati, per la contestazione dell’omessa revisione di veicoli in movimento.
Il MIT, tramite il parere n. 4851 del 2015, aveva ribadito che, nel rispetto delle regole imposte dal C.d.S., la contravvenzione debba essere contestata immediatamente. Secondo il MIT, quindi, lo strumento dello “Street Control” non poteva essere utilizzato per elevare sanzioni nei confronti di veicoli in movimento ma esclusivamente nei confronti di quelli in sosta e il cui conducente non fosse presente nelle vicinanze poiché in tale ipotesi era necessaria la contestazione immediata dell’infrazione.
Le Polizie Locali, tuttavia, hanno continuato ad utilizzare lo strumento “Street Control” per elevare le contravvenzione anche nei confronti dei veicoli in movimento.
Il MIT per fugare ogni ulteriore dubbio è, quindi, tornato a occuparsi della questione con il parere n. 3311 del 2016 ribadendo che “allo stato attuale non risulta approvato, ovvero omologato, alcun dispositivo funzionante in modalità automatica per l’accertamento della omessa revisione del
Il MIT ha, inoltre, colto l’occasione per dichiarare l’irregolarità della prassi di convocare il conducente per l’esibizione della carta di circolazione in modo da “sanare” la mancata contestazione immediata: accade, infatti, che il verbale di contestazione contenga l’invito a presentarsi al comando della Polizia e