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Hai prestato una garanzia per consentire ad un tuo conoscente di ottenere un prestito ma adesso ti trovi in difficoltà perché il creditore intende rivalersi su di te?
Spesso, infatti, capita di voler aiutare una persona a noi cara la quale vorrebbe ottenere un prestito sebbene non sia in grado di prestare idonee garanzie. Allora avrai pensato “si tratta solo di una firma, manterrà l’impegno preso”. La crisi economica, purtroppo, ti ha colto di sorpresa come la banca che improvvisamente ti chiede di saldare il debito garantito ma, nel frattempo, la tua situazione finanziaria è peggiorata e non sei in grado di fare fronte alla garanzia prestata.
Lo sapevi che una delle procedure da sovraindebitamento, con l’ausilio di un professionista specializzato, potrebbe risolvere i tuoi problemi?
Ti voglio spiegare, in modo semplice e chiaro, come la giurisprudenza sia recentemente giunta a chiarire che anche il fideiussore/garante può accedere al piano del consumatore.
In questi precedenti articoli ti ho già spiegato che esiste la legge 3 del 2012 la quale ha predisposto tre procedure, volte a risolvere le crisi da sovraindebitamento, a cui possono accedere i soggetti non fallibili secondo i parametri di cui all’art. 1 della Legge Fallimentare. È utile descrivere brevemente i tre strumenti contemplati dalla legge:
Se hai garantito per il debito altrui, generalmente, sei un fideiussore che, secondo la legge, è colui il quale, obbligandosi personalmente verso il creditore, garantisce l’adempimento di un’obbligazione altrui (art. 1936 c.c.). Il contratto di fideiussione consistente, quindi, in “un accordo stipulato tra creditore e fideiussore, rispetto al quale il debitore è terzo e garantisce l’adempimento dell’obbligazione altrui attraverso la personale obbligazione del fideiussore verso il creditore. L’obbligazione del fideiussore si configura, dunque, come obbligazione accessoria il cui oggetto è naturalmente identico a quello dell’obbligazione principale e, salvo patto contrario, si estende solo a tutti gli accessori del debito principale e alle spese. Non sono, quindi, efficaci, nei confronti del fideiussore i patti intervenuti tra creditore e debitore, modificativi dell’obbligazione principale garantita e ciò sia per la natura stessa dell’obbligazione fideiussoria, sia per il disposto degli articoli 1346 e 1372 del codice civile” Cass. civ. Sez. III, 05/07/2004, n. 12279.
La questione che ha affrontato la giurisprudenza riguarda la possibilità per il garante/fideiussore, il quale ha garantito il debito altrui contratto per fini commerciali o imprenditoriali, di accedere alle procedura da sovraindebitamento. In questa ipotesi era, infatti, pacifico che fosse possibile accedere agli strumenti dell’accordo dei creditori e alla liquidazione del patrimonio ma era discusso se fosse possibile accedere altresì al piano del consumatore che è riservato esclusivamente a coloro i quali abbiano assunto debiti per fini estranei ad attività i
Hai prestato una garanzia per consentire ad un tuo conoscente di ottenere un prestito ma adesso ti trovi in difficoltà perché il creditore intende rivalersi su di te?
Spesso, infatti, capita di voler aiutare una persona a noi cara la quale vorrebbe ottenere un prestito sebbene non sia in grado di prestare idonee garanzie. Allora avrai pensato “si tratta solo di una firma, manterrà l’impegno preso”. La crisi economica, purtroppo, ti ha colto di sorpresa come la banca che improvvisamente ti chiede di saldare il debito garantito ma, nel frattempo, la tua situazione finanziaria è peggiorata e non sei in grado di fare fronte alla garanzia prestata.
Lo sapevi che una delle procedure da sovraindebitamento, con l’ausilio di un professionista specializzato, potrebbe risolvere i tuoi problemi?
Ti voglio spiegare, in modo semplice e chiaro, come la giurisprudenza sia recentemente giunta a chiarire che anche il fideiussore/garante può accedere al piano del consumatore.
In questi precedenti articoli ti ho già spiegato che esiste la legge 3 del 2012 la quale ha predisposto tre procedure, volte a risolvere le crisi da sovraindebitamento, a cui possono accedere i soggetti non fallibili secondo i parametri di cui all’art. 1 della Legge Fallimentare. È utile descrivere brevemente i tre strumenti contemplati dalla legge:
Se hai garantito per il debito altrui, generalmente, sei un fideiussore che, secondo la legge, è colui il quale, obbligandosi personalmente verso il creditore, garantisce l’adempimento di un’obbligazione altrui (art. 1936 c.c.). Il contratto di fideiussione consistente, quindi, in “un accordo stipulato tra creditore e fideiussore, rispetto al quale il debitore è terzo e garantisce l’adempimento dell’obbligazione altrui attraverso la personale obbligazione del fideiussore verso il creditore. L’obbligazione del fideiussore si configura, dunque, come obbligazione accessoria il cui oggetto è naturalmente identico a quello dell’obbligazione principale e, salvo patto contrario, si estende solo a tutti gli accessori del debito principale e alle spese. Non sono, quindi, efficaci, nei confronti del fideiussore i patti intervenuti tra creditore e debitore, modificativi dell’obbligazione principale garantita e ciò sia per la natura stessa dell’obbligazione fideiussoria, sia per il disposto degli articoli 1346 e 1372 del codice civile” Cass. civ. Sez. III, 05/07/2004, n. 12279.
La questione che ha affrontato la giurisprudenza riguarda la possibilità per il garante/fideiussore, il quale ha garantito il debito altrui contratto per fini commerciali o imprenditoriali, di accedere alle procedura da sovraindebitamento. In questa ipotesi era, infatti, pacifico che fosse possibile accedere agli strumenti dell’accordo dei creditori e alla liquidazione del patrimonio ma era discusso se fosse possibile accedere altresì al piano del consumatore che è riservato esclusivamente a coloro i quali abbiano assunto debiti per fini estranei ad attività i