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3. Incidente Stradale con auto non assicurata o non identificata? Come utilizzare il Fondo di Garanzia Vittime della Strada


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Intanto una premessa: secondo questo articolo recentemente pubblicato dal Sole 24 ore, che cita dati ufficiali della motorizzazione civile, il 13% dei veicoli che ogni giorno percorrono le strade del nostro bel paese (con picchi del 49% in alcuni comuni del Sud d’Italia) risultano sprovvisti di copertura assicurativa. La crisi economica ha sicuramente contribuito ad incrementare il fenomeno che ha assunto dimensioni allarmanti. Devi, quindi, mettere in conto che potrà capitarti (se già non ti è successo) di essere coinvolto in un sinistro stradale causato da un veicolo non coperto dalla garanzia assicurativa: questa breve guida potrà esserti d’aiuto.

Sei stato coinvolto in un sinistro causato da un veicolo non assicurato o non identificato e temi di non poter ottenere un risarcimento?

Stai tranquillo, la risposta è sicuramente positiva: esiste, infatti, il Fondo di Garanzia delle Vittime della Strada (di seguito F.G.V.S.) istituito dalla legge al fine di risarcire coloro che sono stati coinvolti in un sinistro stradale causato da un veicolo non assicurato per la responsabilità civile.

L’art. 283 del d.lgs. n. 209 del 2005 (Codice delle Assicurazioni Private) prevede che è compito del F.G.V.S. risarcire i danni causati dai veicoli (e anche dai natanti) che non risultino assicurati o che non siano stati identificati. Può capitare, infatti, che il responsabile del sinistro non voglia comunicare i propri dati e che si dia alla fuga non consentendoti di prendere nota della targa.
Il danno sarà liquidato dalla compagnia di assicurazione designata dall’IVASS (l’autorità indipendente che ha il compito di vigilare sul mercato assicurativo) per la gestione del F.G.V.S.. L’elenco delle compagnie assicurative designate su base territoriale è facilmente consultabile a questo indirizzo:

Il risarcimento comprende solo i danni fisici o anche quelle subiti dal tuo veicolo?

È necessario distinguere:

  • Quando il danno è causato da un veicolo non assicurato, la legge prevede che debbano essere risarcite sia le lesioni fisiche subite (c.d. danno non patrimoniale) sia i danni subiti dal veicolo (c.d. danno materiale).
  • Quando il danno è stato causato da un veicolo che non è stato possibile identificare, il risarcimento è limitato alle lesioni fisiche subite mentre i danni riportati dal veicolo saranno risarciti soltanto nel caso di grave danno alla persona e salvo la franchigia di € 500,00: in parole più semplici, il danno subito dal veicolo viene risarcito per la parte eccedente la somma di € 500,00.
  • La legge ha distinto le due ipotesi per un motivo molto semplice: il F.G.V.S. ha il diritto di ottenere dal responsabile del sinistro (cioè il proprietario del veicolo che ha causato l’incidente) le somme pagate a titolo di risarcimento. È evidente che, nel caso in cui il veicolo responsabile non sia stato identificato, questo diritto di rivalsa non potrà essere esercitato: il legislatore ha inteso, al fine di scoraggiare i furbetti, limitare il risarcimento del danno alle lesioni fisiche.

    Cosa devi fare nell’immediatezza del sinistro?

    Quando si è coinvolti in un sinistro stradale la prima cosa da fare, in generale, è quella di capire se il conducente del veicolo responsabile sia disposto a riconoscere la propria colpa e sottoscrivere il c.d. Modulo CAI (Constatazione Amichevole di Incidente): qualora non ne fossi dotato, lo puoi facilmente reperire online op

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    OraLegale Podcast - Giurisprudenza e Nuove TecnologieBy Leonardo Cascio