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9. Ristrutturare il debito delle PMI: con le procedure da sovraindebitamento ripartire oggi è possibile


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Torno a parlarti di un argomento a me molto caro: la crisi da sovraindebitamento ma questa volta ci occuperemo, in particolare, delle imprese.

Tengo molto a questa problematica perché guardandomi intorno vedo famiglie e imprese ridotte in grave difficoltà a causa di questa crisi economia che sembra non avere mai fine. Gli strumenti predisposti dalla legge 3 del 2012 consentono di tagliare il debito concedendo una seconda chance alle imprese in difficoltà (fresh start).

Ti ho già parlato di questo argomento ma è utile ricordarti che con il termine “sovraindebitamento” si intende la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile che non consente di pagare i debiti assunti.

Non è necessario, quindi, che si arrivi all’irreversibile incapacità di pagare i creditori (come avviene nelle procedure fallimentari) ma è sufficiente un’insolvenza prospettica cioè una condizione tale per cui è ragionevole prevedere che il debitore non sarà più in grado di far fronte agli impegni assunti.

La mia impresa è in difficoltà: non riesco più a pagare i miei creditori e sto pensando di chiudere. Cosa posso fare?

La legge 3 del 2012 offre tre strumenti: il piano del consumatore, l’accordo con i creditori e la liquidazione del debitore che consentono di tagliare il debito.

Del piano del consumatore ce ne siamo già occupati, oggi ti voglio parlare dell’accordo con i creditori che consente di trovare un’intesa con i creditori al fine di ristrutturare il debito.

Posso accedere allo strumento dell’accordo con i creditori?
  • Se rientri in una delle categorie di seguito elencate, posso aiutarti:
  • Il consumatore, cioè la persona fisica che ha assunto i debiti per motivi estranei alla propria attività imprenditoriale o professionale;
  • I professionisti, le società tra professinisti e le associazioni professionali;
  • I soci illimitatamente responsabili di società di persone e di società fallibili;
  • Gli enti privati non commerciali;
  • Gli enti pubblici;
  • Gli imprenditori commerciali sotto – soglia;
  • L’imprenditore agricolo;
  • Le startup.
  • Per imprenditore commerciale sotto-soglia si intendono tutte quelle imprese che, ai sensi dell’art. 1 della legge fallimentare, non sono fallibili quando ricorrono, nei tre anni antecedenti al momento del deposito dell’istanza, congiuntamente tre requisiti: un attivo patrimoniale annuo non superiore alla somma di €.300.000,00, ricavi lordi complessivi annui non superiori alla somma di €.200.000,00, debiti il cui ammontare non è superiore alla somma di €.500.000,00. Non sono fallibili neanche gli imprenditori la cui attività è cessata da oltre un anno.

    L’imprenditore agricolo è colui che esercita attività di coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento

    di animali e tutte le attività connesse dirette alla manipolazione, conservazione e trasformazione dei
    prodotti nonché le attività dirette alla fornitura di beni e servizi mediante l’utilizzazione prevalente di
    attrezzature o risorse dell’azienda. Come vedi la definizione di imprenditore agricolo, prevista dall’art.
    2135 c.c., è molto ampia per cui se lavori nel campo dell’agricoltura o dell’allevamento è molto probabile
    che potrai ricorrere alla procedura di cui ti sto parlando.

    Altrettanto importante è la categoria delle startup che comprende tutte quelle giovani imprese con un alto

    tasso di innovazione (investimenti nelle nuove tecnologie, personale qualificato) a cui la legge dedica
    molti incentivi tra cui la possibilità di accedere all’accordo con

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    OraLegale Podcast - Giurisprudenza e Nuove TecnologieBy Leonardo Cascio