Nel contenzioso familiare il maternage non è scomparso, ma ha cambiato ruolo. Non esiste nel nostro ordinamento un “principio di maternal preference” che imponga di collocare i figli presso la madre per definizione: la legge parla di bigenitorialità e di interesse del minore, non di automatismi di genere.
Il maternage vale come fatto – storia delle cure, continuità, qualità della relazione – e rientra nel giudizio prognostico su chi, oggi e domani, può garantire al bambino maggiore stabilità, tutela e apertura verso l’altro genitore.
Ma la domanda giuridicamente corretta non è “a chi spetta il figlio?”, bensì “quale assetto concreto realizza meglio i suoi diritti e il suo benessere?”.
Nell’articolo completo vediamo come la Cassazione sta ridisegnando il rapporto tra maternage, affidamento condiviso, collocamento, affido esclusivo e superesclusivo, e quali sono le implicazioni pratiche per genitori e professionisti.