A seguito di una separazione o di un divorzio, non è raro che uno o entrambi gli oramai ex coniugi decidano di crearsi una nuova famiglia.
Come ben noto, se dalla relazione sono nati dei figli, i genitori hanno l’obbligo di mantenere gli stessi sino al raggiungimento della loro indipendenza economica. Tuttavia, l’importo dell’assegno di mantenimento posto a carico del genitore non collocatario, potrebbe risultare eccessivo, a causa di circostanze sopravvenute, come la creazione di una nuova famiglia, con prole.
Ma la nascita di figli da una nuova relazione, legittima la richiesta di riduzione dell’assegno di mantenimento?
E soprattutto la riduzione è automatica o necessita di passaggi specifici per poter essere accolta? A queste domande da risposta la Corte di Cassazione, VI sez. civ., nell'ordinanza n. 14175/2016.