L’articolo n. 1615 del codice civile determina che “Quando la locazione ha per oggetto il godimento di una cosa produttiva, mobile o immobile, l'affittuario deve curarne la gestione in conformità della destinazione economica della cosa e dell'interesse della produzione. A lui spettano i frutti e le altre utilità della cosa”.
Podcast GBsoftware a cura della Dott.ssa Barreca
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I contratti di locazione e affitto di beni immobili – Episodio 128