La legge riconosce un credito d’imposta ai soggetti operanti nell’industria tessile, della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria, in misura pari al 30 per cento del valore delle rimanenze finali di magazzino relative al periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 marzo 2020 e a quello in corso al31 dicembre 2021, eccedente la media dello stesso valore registrato nei tre periodi d’imposta precedenti a quello di spettanza del beneficio.