Una sentenza della Corte di Cassazione di gennaio 2022 (Cass. Civ., Sez. I, 11 gennaio 2022, n. 662) tratta della mancata riproduzione al closing di clausole contenute nel preliminare (c.d. SPA) e del divieto di concorrenza in caso di trasferimento di partecipazioni sociali.
In particolare, conferma che “l’omessa riproduzione, nel contratto definitivo di cessione di quote sociali, di una clausola già inserita nel preliminare non comporta, necessariamente, la rinunzia alla pattuizione ivi contenuta, che non resta assorbita ove sussistano elementi in senso contrario ricavabili dagli atti ovvero offerti dalle parti”.