Diritto dell'Immigrazione

Il caso dei cittadini iraniani e il diniego del rinnovo per lavoro autonomo nella decisione 00972 del 2025


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Il caso dei cittadini iraniani e il diniego del rinnovo per lavoro autonomo nella decisione 00972 del 2025 Testo del podcast: Buongiorno, sono l’avvocato Fabio Loscerbo e questo è un nuovo episodio del podcast Diritto dell’Immigrazione. Oggi affrontiamo una decisione significativa del Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sezione staccata di Brescia: la sentenza numero 00972 del 2025, pubblicata il trentuno ottobre duemilaventicinque, con decisione assunta nella camera di consiglio del ventiquattro settembre duemilaventicinque. La vicenda riguarda due cittadini iraniani, coniugi e titolari di permesso di soggiorno per lavoro autonomo, che avevano richiesto il rinnovo del titolo presentando documentazione legata alla loro partecipazione in una società di capitali. La società, però, risultava inattiva e costantemente in perdita negli esercizi precedenti. La Questura di Brescia aveva quindi rigettato entrambe le domande, ritenendo non dimostrata la capacità economica richiesta dalla normativa. I ricorrenti avevano proposto impugnazione deducendo che la documentazione prodotta, insieme alla disponibilità di somme depositate sui propri conti correnti, fosse sufficiente a dimostrare la capacità reddituale necessaria. Durante il giudizio avevano inoltre depositato ulteriori atti, tra cui estratti conto bancari e documenti sopravvenuti. La sentenza numero 00972 del 2025 ha respinto i ricorsi, fornendo chiarimenti che risultano particolarmente rilevanti per chi opera nel settore del lavoro autonomo. Il Tribunale ha ribadito che il rinnovo del permesso richiede un reddito effettivo, attuale e proveniente da fonti lecite, con un livello sufficiente a garantire il sostentamento dello straniero e della sua famiglia. Non è sufficiente la mera partecipazione societaria, soprattutto quando l’ente è inattivo o in perdita, e non basta nemmeno un patrimonio non produttivo, come l’acquisto di un immobile ad uso abitativo. Il Collegio ha richiamato un principio fondamentale: l’amministrazione deve basarsi esclusivamente sulla documentazione conosciuta o conoscibile durante la procedura amministrativa. La produzione, solo in sede giudiziaria, di documenti già esistenti prima del provvedimento non può essere utilizzata per mettere in discussione la legittimità del rigetto. Si evitano, così, forme surrettizie di “rimessione in termini” non previste dalla legge. Altro punto rilevante riguarda il preavviso di rigetto. La Questura aveva inviato un primo preavviso, al quale i ricorrenti avevano risposto. Secondo il Tribunale, non era necessario un secondo preavviso: una volta valutate le osservazioni e rilevata l’insufficienza della documentazione integrativa, l’amministrazione poteva legittimamente procedere al rigetto. La decisione conferma dunque un orientamento rigoroso: per il lavoro autonomo non bastano progetti, intenzioni o attività imprenditoriali in fase iniziale. Occorre dimostrare un reddito reale, attuale e continuativo, supportato da documenti completi e presentati tempestivamente alla pubblica amministrazione. Il caso dei due cittadini iraniani è emblematico di una linea interpretativa che valorizza la concretezza e la sostenibilità economica del soggiorno. Una linea che negli ultimi anni si è consolidata e che incide profondamente sulla posizione di chi presenta istanza di rinnovo per motivi di lavoro autonomo. Grazie per l’ascolto. Ti do appuntamento al prossimo episodio del podcast Diritto dell’Immigrazione.
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Diritto dell'ImmigrazioneBy Avv. Fabio Loscerbo