In tema di danno da perdita parentale se da un lato opera la presunzione semplice della sofferenza morale, dall’altro lato, per quanto riguarda la quantificazione del risarcimento, il danneggiato deve dare prova dell'effettività, della consistenza e dell'intensità della relazione affettiva con il congiunto morto (Cassazione civile, ordinanza n. 2183/2026).
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