Anche se i condòmini siano muniti di una casella di Posta Elettronica Certificata alla quale l’amministratore invia la corrispondenza ciò non potrà esonerare i singoli destinatari dalla ripartizione del costo delle spese postali. Si può adottare una convenzione diversa, ma la sentenza n. 21965 del 2017 della Cassazione, ci dice che sarà necessaria l’unanimità dei condòmini (e non sarà, invece, sufficiente la maggioranza semplice e neppure qualificata) pena nullità e impugnabilità senza limiti di tempo.