L’Italia ha inviato la fregata Martinengo nel Mediterraneo orientale e la motivazione ufficiale parla di “autodifesa collettiva”. Nel diritto internazionale questa formula ha un significato preciso: è l’articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite, che consente la difesa solo quando uno Stato è realmente sotto attacco armato.
Qui però la domanda giuridica è semplice: chi è lo Stato aggredito?
Se non c’è un attacco armato in atto e se non esiste un mandato del Consiglio di Sicurezza dell’ONU, parlare di autodifesa collettiva diventa una costruzione molto fragile.
C’è poi un secondo piano, quello costituzionale.
L’articolo 11 della Costituzione dice che l’Italia ripudia la guerra.
Questo non significa neutralità assoluta, ma significa che le scelte militari devono essere strettamente ancorate al diritto internazionale e al controllo del Parlamento.
Ed è qui che nasce il problema: se decisioni di questo tipo vengono prese con semplici informative politiche e non con un vero confronto parlamentare, il rischio è che la legalità costituzionale diventi una formalità.
In diritto, le parole contano.
“Missione difensiva”, “sicurezza”, “stabilità”.
Ma dietro le parole deve esserci una base giuridica solida.
Altrimenti non è politica estera:
è solo una narrazione che corre più veloce del diritto.