nel procedimento iscritto al n. r.g. 17192-1/2023 - TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Letto il ricorso che precede ed esaminata la documentazione prodotta;
vista la richiesta di sospensione dell’efficacia esecutiva del provvedimento impugnato che ha rigettato la domanda di protezione internazionale per manifesta infondatezza in quanto la richiedente proviene da un Paese designato come di origine sicura dal DM del 4 ottobre 2019 e successivo aggiornamento effettuato con il DM del 17.3.2023 del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale di concerto con il Ministero dell’Interno e il Ministero della Giustizia di “Individuazione dei Paesi di origine sicuri, ai sensi dell’articolo 2-bis del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 (GU Serie Generale n. 72 del 25 marzo 2023) e altresì perché avrebbe sollevato questioni che non hanno attinenza con i presupposti della protezione internazionale;
rilevato che la ricorrente, giunta in Italia nel 2019, ha svolto attività lavorativa a tempo determinato dal 1 al 30 settembre 2023 e che ha reperito autonoma sistemazione abitativa;
ritenuta l’opportunità di effettuare, nella fase di merito, approfondimenti istruttori in merito al dedotto timore in caso di rientro, anche alla luce del percorso di integrazione intrapreso in Italia;
ritenuti pertanto sussistenti gravi e circostanziate ragioni per disporre la sospensione dell’efficacia esecutiva del provvedimento impugnato;
P.Q.M.
SOSPENDE l’efficacia esecutiva del provvedimento impugnato;
AVVISA le parti che entro cinque giorni dalla comunicazione del presente provvedimento possono depositare note difensive ed entro cinque giorni successivi alla scadenza del termine che precede, note di replica;
SI RISERVA di provvedere a confermare, modificare o revocare il presente decreto nel caso in cui le parti si siano avvalse della suddetta facoltà.
Manda alla cancelleria per la notifica alle parti del presente provvedimento e ai convenuti dell’istanza di sospensione.
Bologna, così deciso all’esito della camera di consiglio del 5.1.2024.