Diritto dell'Immigrazione

PROTEZIONE COMPLEMENTARE INTRA PROCEDURA PROTEZIONE INTERNAZIONALE - ACCOGLIMENTO SOSPENSIVA - QUESTURA BOLOGNA - COMMISSIONE TERRITORIALE


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N.R.G. 15245-1/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA

DECRETO sulla SOSPENSIONE dell’EFFICACIA ESECUTIVA ( ai sensi dell’art. 35-bis co. 3-4-5 del D.Lgs. n. 25/08 )
vista la richiesta di sospensione dell’efficacia esecutiva del provvedimento impugnato che ha rigettato la domanda di protezione internazionale per manifesta infondatezza ai sensi dell’art. 32, comma 1, lettera b-bis) del d.lgs nr. 25 del 2008 a seguito di procedura accelerata (art. 28 bis comma 2 decreto cit.) in quanto il richiedente proviene da un Paese designato come di origine sicura;
rilevato che la Sentenza n. 11399 del 29 aprile 2024 delle Sezione Unite emessa in seguito al rinvio pregiudiziale proposto da questa sezione ai sensi dell’art. 363 bis c.p.c. (Ordinanza dell’11 giugno 2023, rg 5751/23) ha enunciato il seguente principio: “in caso di ricorso giurisdizionale avente ad oggetto il provvedimento di manifesta infondatezza emesso dalla Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale nei confronti di soggetto proveniente da Paese sicuro, vi è deroga al principio generale di sospensione automatica del provvedimento impugnato solo nel caso in cui la commissione territoriale abbia applicato una corretta procedura accelerata, utilizzabile quando ricorra ipotesi di manifesta infondatezza della richiesta protezione.
Inipotesi contraria, quando la procedura accelerata non sia stata rispettata nelle sue articolazioni procedimentali, si determina il ripristino della procedura ordinaria”;
considerato che la Suprema Corte richiama la necessità della la correttezza dell’iter della procedura accelerata in tutte le sue articolazioni procedimentali, con l’effetto che la deroga ad ogni articolazione della procedura accelerata comporta sospensione automatica; che ciò vale innanzitutto per l’ipotesi di superamento dei termini della procedura;
che nel caso di specie la domanda risulta proposta in data 6 agosto 2024 mentre la decisione è stata adottata in data 27 settembre 2024 e quindi oltre il termine di complessivi gg 9 dalla trasmissione della domanda da parte della Questura alla CT; che dalla documentazione prodotta non risulta la data della trasmissione alla CT ma, dovendo la Questura provvedervi senza ritardo, si deve ritenere che l’invio telematico della domanda alla Commissione debba avvenire “quanto prima” dopo la formalizzazione della domanda, ossia entro lo stesso giorno, salvo comprovata impossibilità;
rilevato che il mancato rispetto dei termini comporta sospensione automatica;
P.Q.M.
DICHIARA che il provvedimento impugnato è automaticamente sospeso per effetto della proposizione del ricorso;
AVVISA le parti che entro cinque giorni dalla comunicazione del presente provvedimento possono depositare note difensive ed entro cinque giorni successivi alla scadenza del termine che precede, note di replica;
SI RISERVA, di provvedere a confermare, modificare o revocare il presente decreto nel caso in cui le parti si siano avvalse della suddetta facoltà.
Manda alla cancelleria per la notifica alle parti del presente provvedimento e ai convenuti dell’istanza di sospensione.
Si comunichi.
Bologna, 07/11/2024
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Diritto dell'ImmigrazioneBy Avv. Fabio Loscerbo