Diritto dell'Immigrazione

Revoca del permesso di lungo periodo e assenza prolungata_ quando la malattia giustifica il rientro tardi in Italia


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🎙️ Titolo: Revoca del permesso di lungo periodo e assenza prolungata: quando la malattia giustifica il rientro tardi in Italia Io sono l’avvocato Fabio Loscerbo, e questo è un nuovo episodio del podcast Diritto dell’Immigrazione.
Oggi parliamo di una sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia, Sezione Prima, numero 381 del 2025, pubblicata il 13 settembre 2025, che affronta un tema cruciale: la revoca del permesso di soggiorno di lungo periodo per assenza dal territorio dell’Unione Europea superiore a dodici mesi. Il caso riguarda un cittadino tunisino, residente in Italia dal 2001, titolare di un permesso di soggiorno di lungo periodo per motivi di lavoro subordinato.
La Questura di Pordenone aveva disposto la revoca del suo titolo di soggiorno, sostenendo che l’interessato fosse rimasto in Tunisia per oltre un anno consecutivo, tra il 2017 e il 2019.
Contestualmente, la Questura aveva respinto la richiesta di aggiornamento del permesso, ritenendo irrilevante la documentazione medica presentata per giustificare l’assenza, dovuta a una grave malattia che aveva richiesto cure prolungate. Il ricorrente ha impugnato il provvedimento, sostenendo che l’amministrazione non avesse tenuto conto delle sue giustificazioni e che la decisione violasse i principi di proporzionalità, ragionevolezza e tutela della vita privata e familiare, oltre ai diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione e dalle convenzioni internazionali. Il TAR Friuli Venezia Giulia, con la sentenza numero 381 del 2025, ha accolto il ricorso e annullato il provvedimento della Questura.
Il Tribunale ha chiarito che l’articolo 9, comma 7, lettera d), del decreto legislativo 286 del 1998 — che prevede la revoca del permesso di lungo periodo in caso di assenza dall’Unione per più di dodici mesi — non può essere applicato automaticamente.
L’amministrazione, infatti, ha l’obbligo di valutare se esistano gravi e documentati motivi, come le condizioni di salute, che possano giustificare l’assenza prolungata. Il giudice ha sottolineato che un’interpretazione rigida della norma contrasterebbe con il principio di uguaglianza sostanziale e con l’impianto inclusivo che caratterizza lo statuto giuridico dello straniero.
Inoltre, applicare la revoca in modo meccanico significherebbe ignorare il diritto alla vita privata e familiare, che merita una tutela effettiva anche per chi risiede legalmente in Italia da lungo tempo. Per questi motivi, il TAR ha annullato la revoca e ordinato all’amministrazione di rivalutare la posizione del ricorrente, esaminando nel merito la documentazione sanitaria e verificando se le condizioni di salute possano legittimamente giustificare il periodo trascorso all’estero. Le spese di giudizio sono state compensate in ragione del contrasto giurisprudenziale esistente sul tema. Questa decisione ribadisce un principio fondamentale: il permesso di soggiorno di lungo periodo non può essere revocato in modo automatico.
Ogni caso deve essere valutato nella sua specificità, soprattutto quando sono in gioco malattie gravi o altre circostanze eccezionali che giustificano l’assenza temporanea dal territorio nazionale. Questo era Diritto dell’Immigrazione.
Io sono l’avvocato Fabio Loscerbo, e vi invito a seguire le prossime puntate.
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Diritto dell'ImmigrazioneBy Avv. Fabio Loscerbo