Manovra, altri fondi contro il caro bollette e nuova proroga Tosap, Prove di mediazione su Superbonus e scuola Slitta il correttivo taglia tasse, ROTTAMAZIONE TER E SALDO E STRALCIO LEGATI A DOPPIO FILO CON LA CONVERSIONE DEL DECRETO 146, Le rate in un purgatorio fiscale, LA CONSULTA GIUDICA ILLEGITTIMA LA MISURA. DOVEVA ESSERE LIMITATA AI PRIMI MESI DEL COVID, Ssn, blocco pignoramenti ko, La lite col fisco è rottamabile anche inviando in Cassazione memorie via Pec, Saldo IMU: attenzione alle modifiche a possesso, aliquote e utilizzo dell’immobile, Le società di persone al test del conguaglio Imu, Quale futuro per il servizio delle pubbliche affissioni? Gli effetti del comma 836, articolo 1, legge 160/2019, Imposta di soggiorno può essere applicata anche nei Comuni in stato di dissesto
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Saldo IMU: attenzione alle modifiche a possesso, aliquote e utilizzo dell’immobile
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In sede di versamento della seconda rata a saldo dell’IMU anno 2021 è necessario prestare attenzione alle eventuali modifiche intervenute con riguardo alle quote ovvero al periodo di possesso, alle aliquote dell’imposta ovvero ancora all’utilizzo cui è adibita l'unità immobiliare. Ci sono poi una serie di norme emanate in ragione dell’emergenza da Covid che escludono dal versamento solamente la prima rata, lasciando invece dovuta la seconda rata a saldo. Come si calcolano correttamente gli importi da versare entro la scadenza del 16 dicembre 2021?
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L'imposta di soggiorno può essere applicata anche nei Comuni in stato di dissesto
L'imposta di soggiorno può essere applicata anche nei Comuni in stato di dissesto perchè, trattandosi di una imposta di scopo istituita con vincolo legislativo, la sua possibilità di utilizzo, prevista per le attività stabilite dall'articolo 4 del Dlgs 23/2011 è compatibile con lo stato di dissesto dell'ente locale e con l'articolo 259, comma 5, del Dlgs 267/2000, in quanto la prima norma, cronologicamente successiva alla disposizione del Tuel, deve essere coordinata con la precedente. Questo è l'orientamento espresso dalla Corte dei conti, sezione regionale per la Sicilia, con la deliberazione n. 154/2021.
La proroga del blocco delle azioni esecutive nei confronti degli enti del Servizio sanitario nazionale è stata illegittima.
La proroga del blocco delle azioni esecutive nei confronti degli enti del Servizio sanitario nazionale è stata illegittima. La misura del dl Rilancio (dl n.34/2020), originariamente disposta dal 19 maggio 2020 al 31dicembre 2020 per consentire agli enti della sanità di far fronte all'emergenza Covid, è divenuta «sproporzionata e irragionevole» nel momento in cui è stata prorogata dal decreto Milleproroghe 2020fino al 31 dicembre 2021. Con la sentenza n.236/2021, depositata ieri in cancelleria (redattore Stefano Petitti) la Corte costituzionale ha ritenuto tale slittamento lesivo degli articoli 24 e 111 della Costituzione. La Consulta è stata chiamata in causa dai tribunali di Napoli e Benevento e dal Tar di Reggio Calabria con argomentazioni in larga parte coincidenti, tanto che la Corte ha deciso di riunire i giudizi.
https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2021&numero=128