Se l'avvocato non avvisa il cliente sul probabile esito negativo del giudizio, perde il diritto al compenso, in tutto o in parte.
In questa puntata, infatti, raccontiamo l'ordinanza della Corte di Cassazione n. 25889 del 22 settembre 2025, la quale ha affermato il seguente principio di diritto:
"L’avvocato è tenuto ad adempiere la propria prestazione professionale con la diligenza di cui all’art. 1176 co. 2 cc, la quale comprende anche gli obblighi di informazione al cliente (art. 13 co. 5 L. n. 247/2012 e art. 27 cdf). La violazione di tali doveri costituisce inadempimento contrattuale (art. 2236 cc), che incide (anche) sul diritto al corrispettivo, nell'an e nel quantum. In particolare, il compenso professionale deve escludersi: a) in toto (art. 1460 cc) ove si accerti che il cliente, se adeguatamente informato, non avrebbe conferito l'incarico all'avvocato, giacché la sua volontà è stata determinata dalla mancanza di informazioni che il professionista era obbligato a fornire; b) ovvero in parte, cioè ridursi proporzionalmente alla gravità della condotta dell'avvocato, giacché il compenso deve essere adeguato all’importanza dell’opera e al decoro della professione (art. 2233 co. 2 cc). (Nel caso di specie, l’avvocato non aveva informato il cliente delle possibilità di perdere la causa e dell’esito presumibilmente negativo del giudizio)."