N. R.G. 14877-1/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
L’art. 28-bis, primo comma del D.Lvo n. 25/2008 (Procedure accelerate) nella sua formulazione attuale prevede che una volta presentato il ricorso da parte del richiedente asilo, la Questura, quando ritenga che la domanda sia «manifestamente infondata, ai sensi dell'articolo 28-ter» (Lettera d), «provvede senza ritardo alla trasmissione della documentazione necessaria alla Commissione territoriale che, entro sette giorni dalla data di ricezione della documentazione, provvede all'audizione e decide entro i successivi due giorni»;
l’art. 28, primo comma D.Lvo n. 25/2008 prevede quindi che, una volta ricevuto il ricorso e la documentazione dalla Questura, «il presidente della Commissione territoriale, previo esame
preliminare delle domande, determina i casi (di trattazione prioritaria, secondo i criteri enumerati al comma 2, e quelli) per i quali applicare la procedura accelerata, ai sensi dell'articolo 28-bis»;
fra i casi di procedura accelerata gli artt. 28 e 28 bis, primo comma richiamano anche le procedure aventi ad oggetto le domande reiterate ritenute inammissibili, per cui l’art. 29 comma I bis prevede che «nei casi di cui al comma 1, la domanda è sottoposta a esame preliminare da parte del presidente della Commissione territoriale, diretto ad accertare se emergono o sono stati addotti, da parte del richiedente, nuovi elementi o nuove prove rilevanti ai fini del riconoscimento della protezione internazionale e che il ritardo nella presentazione di tali nuovi elementi o prove non è imputabile a colpa del ricorrente, su cui grava l'onere di allegazione specifica» e l’art. 28 bis primo comma stabilisce che «la Questura provvede senza ritardo alla trasmissione della documentazione necessaria alla Commissione territoriale che adotta la decisione entro cinque giorni»;
nella formulazione attualmente in vigore, il combinato disposto degli artt. 28 e 28-bis cit. demanda dunque alla Questura un primo vaglio in ordine alla sussistenza dei presupposti per l’adozione di una procedura accelerata, ma prescrive in modo univoco che la relativa decisione sia adottata dal Presidente della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale;
l’art. 28, primo comma cit. prescrive, infine, che, adottata la decisione di procedere alla procedura accelerata in luogo di quella ordinaria da parte del Presidente della Commissione territoriale, «la Commissione territoriale informa tempestivamente il richiedente delle determinazioni procedurali assunte ai sensi del periodo precedente»;
riguardo alla ratio e alla rilevanza dell’informazione al richiedente asilo in ordine alla procedura scelta dal Presidente della Commissione territoriale, la Corte di cassazione ha evidenziato come al cittadino straniero richiedente asilo «non può essere negata la possibilità di conoscere preventivamente il modello procedimentale con il quale verrà esaminata la sua domanda, anche al fine di contestare l'eventuale erronea individuazione da parte del Presidente della Commissione e di esserne avvisato in sede di comunicazione dell'esito» (Corte di cassazione Sez. 1 - , Ordinanza n. 6745 del 10/03/2021);
la stessa Direttiva europea n. 32 del 2017 (cd. Procedure - recast) sottolinea, al Considerando 22, che «è altresì nell’interesse sia degli Stati membri sia dei richiedenti garantire un corretto riconoscimento delle esigenze di protezione internazionale già in primo grado. A tale scopo i richiedenti dovrebbero ricevere già in primo grado, gratuitamente, informazioni giuridiche e procedurali, in funzione delle loro situazioni particolari. Tali informazioni dovrebbero tra l’altro consentire loro di comprendere meglio la procedura e aiutarli a rispettare gli obblighi in materia», previsione che si accompagna a quella contenuta nel Considerando 25 della stessa Direttiva che sancisce il diritto del richiedente «di essere informato circa la sua posizione giuridica nei momenti decisivi del procedimento, in una lingua che capisce o è ragionevole supporre possa capire; e, in caso di decisione negativa, il diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice»;
in caso di procedura accelerata la scansione temporale è, dunque, la seguente:
- la Questura deve trasmettere la domanda alla Commissione territoriale immediatamente dopo la sua formalizzazione («senza ritardo»);
- il Presidente della Commissione territoriale deve verificare se il caso possa essere trattato con procedura accelerata, svolgendo un esame preliminare;
- se è deciso di procedere con procedura accelerata, la Commissione territoriale deve comunicare al richiedente asilo l’esito dell’esame preliminare;
- se si tratta di domanda reiterata, la decisione della Commissione territoriale deve essere adottata entro 5 giorni dalla ricezione;
- se si tratta di una ipotesi di manifesta infondatezza, il richiedente asilo deve essere sentito entro 7 giorni dalla ricezione da parte della Commissione territoriale e la decisione deve essere adottata nei successivi 2 giorni;
...
Tutto ciò posto in termini di ricostruzione sistematica, nel caso di specie si deve osservare come né dalla lettura del provvedimento, né dalla lettura del verbale dell’audizione (ove effettuata) risulti che sia stata attivata la procedura accelerata nelle forme e con le modalità previste dai menzionati artt. 28 e 28 bis del D.Lvo n. 25/2008, sicché si deve osservare che:
- veniva superato il termine di sedici giorni fra presentazione e formalizzazione della domanda (termine indicato come massimo, per circostanze eccezionali, tanto dall’art.6 Direttiva 32/2013, che dal D.Lgs. n.25/2008), atteso che il ricorrente manifestava la sua volontà di chiedere protezione internazionale in data 8.4.2024 e la sua domanda veniva formalizzata con il modello C3 in data 1.8.2024;
- manca una decisione del Presidente della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale emessa all’esito dell’esame preliminare prescritto dall’art. 28, primo comma d.l.vo 25/2008 in ordine alla adozione della procedura accelerata e, per conseguenza, al richiedente asilo non è stata comunicata una tale decisione;
- non sono stati rispettati i termini di legge (giorni 7+2 per la manifesta infondatezza; 5 per l’inammissibilità), atteso che dalla redazione del modello C3 del giorno 1.8.2024 all’emanazione del provvedimento finale la cui data non è evincibile dagli atti poiché anche la copia conforme notificata è priva della data di apposizione della firma digitale, ma che è comunque successivo al 16.9.2024 (data della seduta della CT), è trascorso un tempo superiore;
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P.Q.M.
ACCERTA che la proposizione di tempestivo ricorso giurisdizionale ha prodotto la sospensione automatica dell’efficacia esecutiva del provvedimento impugnato.
Si notifichi il presente decreto con l’istanza di sospensione alle parti.
Si avvisano le parti che, entro 5 giorni dalla notificazione, possono depositare note difensive e, entro i successivi 5 giorni, note di replica; il Tribunale si riserva di confermare, modificare o revocare il presente decreto solo nel caso in cui le parti si siano avvalse di tali facoltà (art. 35-bis, comma 4, D. Lgs.25/2008).
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio della Sezione Protezione Internazionale del 30 ottobre 2024.
la procedura seguita, dunque, non può essere qualificata quale procedura accelerata