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L'informazione precontrattuale è uno dei diritti dei consumatori più riconosciuti.
La direttiva sulle clausole contrattuali abusive ("UCTD") protegge i consumatori contro le clausole standard abusive che creano nei contratti tra un consumatore e un commerciante uno squilibrio significativo tra i diritti e gli obblighi delle parti del contratto, a danno del consumatore - (articolo 3 UCTD)
La direttiva su alcuni aspetti relativi ai contratti per la vendita di beni (di seguito "SGD") e la direttiva sui contenuti digitali (di seguito "DCD") sono due importanti strumenti di protezione per i consumatori dell’Unione Europea in quanto introducono una garanzia obbligatoria di conformità per i beni e per i contenuti e i servizi digitali.
La DCD riguarda la fornitura di contenuti e servizi digitali. Per contenuto digitale si intendono i dati prodotti e forniti in forma digitale (ad es. musica, video, ecc.), mentre i servizi digitali sono quelli che consentono la creazione, l'elaborazione o la memorizzazione di dati in forma digitale (ad es. cloud storage), o i servizi che consentono la condivisione e l'interazione con tali dati (ad es. Facebook, YouTube, ecc.).
Il diritto di recesso è un potente strumento che la legge dell'Unione Europea dà al consumatore.
Permette al consumatore di annullare, senza fornire alcuna giustificazione, il contratto entro 14 giorni dal ricevimento dei beni. Le norme sul diritto di recesso per i contratti di servizio permettono effettivamente al consumatore di testare il servizio e decidere, durante il periodo di 14 giorni dalla conclusione del contratto, se tenerlo o meno.
Prima di essere vincolato da un contratto, il consumatore deve essere informato di certe informazioni per permettergli di fare una scelta informata.
Dopo la creazione del "mercato unico" europeo, era essenziale attuare una forte politica di protezione dei consumatori e garantire ai 500 milioni di consumatori del mercato dell'UE dei solidi diritti.
L'avv. Giovanna Pennacchio ci parla delle più frequenti truffe sulle carte di pagamento.
Grazie all’utilizzo di uno skimmer (apparecchio per la lettura e la memorizzazione dei contenuti presenti sulle bande magnetiche delle carte elettroniche), il truffatore entra in possesso dei dati delle carte di pagamento, incluso il codice PIN (in caso di bancomat o carta di credito multifunzione). Il termine skimming identifica quindi le truffe basate sulla clonazione di carte di credito, carte di dedito, etc.
Il phishing, invece, è una tecnica fraudolenta online con cui, grazie all’invio di false email molto simili a quelle inviate da istituti emittenti o noti siti di e-commerce, il truffatore entra in possesso del numero di carta di credito, codice segreto, dati personali del titolare della carta. Il phishing identifica, pertanto principalmente, le truffe basate su transazioni online non autorizzate dal titolare.
L'avv. Emilia Spanedda ci parla delle carte revolving che sono uno strumento molto diffuso, e vengono proposte da banche, finanziarie e catene di grande distribuzione. Hanno le stesse funzioni delle carte di credito ma con la possibilità di pagare ratealmente il proprio debito. Le rate (mensili, addebitate sul conto corrente) reintegrano il credito spendibile della carta che ritorna ad essere utilizzabili
Tuttavia, molto spesso i titolari delle predette all’inizio del rapporto non hanno piena consapevolezza della onerosità conseguente al loro utilizzo. E, dunque, emerge una ridotta attenzione sul grado di rischio che connota questo finanziamento, visto anche il livello di prezzo mediamente elevato, delle possibili difficoltà per la clientela di comprendere il funzionamento e l’andamento del contratto nonché i tassi d’interesse e gli altri oneri imposti dalle banche quale corrispettivo per l’uso delle carte revolving.
Secondo i tassi soglia per il primo trimestre 2023 indicati dalla Banca d’Italia il credito revolving ha un tasso effettivo globale medio del 16,99% e un tasso soglia di usura al 24,99%.
Sul punto, è interessante un provvedimento del 23 febbraio 2023, n.1839, con cui il Collegio ABF di Roma, specifica che il TAEG è comprensivo degli interessi e di tutti i costi, inclusi eventuali compensi di intermediari del credito, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il consumatore deve pagare per il contratto di credito e di cui il finanziatore è a conoscenza ( escluse le spese notarili).
Inoltre negli annunci pubblicitari deve essere inserito nel TAEG il dato medio degli oneri applicati dal finanziatore sia per le spese di invio degli estratti conto periodici, sia le imposte; invece nell’informativa precontrattuale il tasso d’interesse deve essere calcolato tenendo conto della scelta effettuata dal consumatore per l’invio dell’estratto conto periodico ( cartaceo o email) e per le imposte deve essere sempre considerato il dato medio o un altro dato rappresentativo.
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