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Le nuove norme entrano in vigore il 1° gennaio 2022 e si applicano ai contratti conclusi successivamente a tale data (Decreto Legislativo n.170 del 2021)
Le nuove norme entrano in vigore il 1° gennaio 2022 e si applicano ai contratti conclusi successivamente a tale data (Decreto Legislativo n.170 del 2021)
A fronte delle condotte tenute da professionisti che dovessero violare i doveri o i divieti sanciti nelle normative descritte nei precedenti paragrafi, o rifiutassero di rispettare i diritti “irrinunciabili” (cfr. art. 143 CdC) riconosciuti ai consumatori, o pretendessero di negarne l’esistenza, invocando clausole o pattuizioni derogatorie o limitative (in realtà nulle ex art. 143 CdC) accettate (più o meno consapevolmente e liberamente) dagli stessi consumatori, questi ultimi ben potrebbero, a rigore, far valere i propri diritti nell’ambito di giudizi “individuali”, instaurati cioè dal singolo consumatore nei confronti del professionista che nei suoi confronti abbia tenuto la condotta contrastante con i precetti contenuti nel codice del consumo.
Il panorama delle normative rivolte alla tutela del consumatore/contraente si chiude con due provvedimenti concernenti i contratti che il consumatore, nella veste di “turista”, conclude con un professionista per l’acquisizione di pacchetti turistici ovvero per l’acquisto di beni immobili in times haring (in particolare, ma non solo, in multiproprietà).
Nella nozione di “credito al consumo” si prestano ad essere ricompresi tutti i negozi attraverso i quali un professionista (di norma, una banca o un intermediario finanziario) “concede credito” ad un consumatore sotto forma di dilazione di pagamento, di finanziamento o di altra analoga facilitazione finanziaria.
A tutti e soltanto i contratti di “vendita” che i professionisti concludono con i consumatori per fornire a questi ultimi “beni di consumo” si applicano invece le disposizioni introdotte, per dare attuazione alla direttiva 1999/44/CE, dal D.Lgs. n. 24 del 2 febbraio 2002, che aveva inserito nella sezione II (“Della vendita di cose mobili”) del Capo I (“Della vendita”) del Titolo III del Libro IV del codice civile, un nuovo § 1- bis, recante la disciplina “Della vendita dei beni di consumo”.
Il Titolo III (“Modalità contrattuali”) della Parte III del codice del consumo — nel quale (artt. 44-67) sono confluite le norme un tempo contenute negli ora abrogati D.Lgs. n. 50 del 1992 e D.Lgs. n. 185 del 1999, attraverso i quali furono recepite nel nostro ordinamento, rispettivamente, la direttiva 85/577/CEE in
L’art. 25 della l. 6 febbraio 1996, n. 52 (legge comunitaria 1994), per dare attuazione nel nostro ordinamento alla direttiva CEE 93/13, concernente le clausole abusive nei contratti dei consumatori, ha inserito nel Titolo II del Libro IV del codice civile un nuovo Capo XIV-bis, rubricato “Dei contratti del consumatore”.
Prima dell’emanazione del D.Lgs. recante il codice del consumo, non esisteva una disposizione che contenesse una definizione delle nozioni di «consumatore» e «professionista» dotata di validità generale; ciascuna delle normative in cui si articola il «sottosistema» dei contratti dei consumatori recava infatti una propria definizione di «consumatore» e di «professionista», spesso non perfettamente coincidente con quella contenuta nelle altre.
I CONTRATTI DEI CONSUMATORI
LA TUTELA DEI CONSUMATORI IN MATERIA CONTRATTUALE E IL « CODICE DEL CONSUMO ».
A norma dell’art. 3, lett. t) del suo Trattato istitutivo, la Comunità Europea contribuisce, con la propria azione, al « rafforzamento della protezione dei consumatori ». Allo scopo di assicurare ai consumatori europei un livello uniforme ed elevato di protezione e di promuoverne gli interessi, la CE deve, in particolare, intervenire (art. 153 del Trattato) per « tutelare la salute, la sicurezza e gli interessi economici dei consumatori», nonché « promuovere il loro diritto all’informazione, all’educazione e all’organizzazione per la salvaguardia dei propri interessi », e deve perseguire tali obbiettivi soprattutto attraverso misure di « ravvicinamento » (e cioè di armonizzazione) delle legislazioni nazionali dei Paesi membri, adottate nel quadro del processo di realizzazione del mercato interno a norma dell’art. 95 del Trattato.
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