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  • Codice del Consumo le modifiche alla disciplina sulla vendita di beni - Parte Prima

    Le nuove norme entrano in vigore il 1° gennaio 2022 e si applicano ai contratti conclusi successivamente a tale data (Decreto Legislativo n.170 del 2021)

    •  Entrano in vigore il 1° gennaio 2022 le modifiche apportate al Codice del Consumo e si applicano ai contratti conclusi successivamente a tale data.
    • Il Decreto Legislativo 170 del 2021 ha apportato delle modifiche al Codice del Consumo (Decreto Legislativo 206 del 2005) in attuazione di una direttiva europea. Le modifiche riguardano la vendita di beni tra venditore e consumatore, non più limitata ai beni di consumo. La nozione di bene, infatti, viene estesa sino a comprendere i “beni con elementi digitali” e gli “animali vivi”. Sono previste specifiche disposizioni in materia di aggiornamento dei beni – in particolare di quelli digitali – e di errata installazione. Sono elencati gli obblighi del venditore e la condotta del consumatore anche con riferimento agli aggiornamenti. Le norme sui requisiti di conformità – soggettivi e oggettivi – sono più specifiche e analitiche rispetto al passato. Inoltre, viene mantenuta la presunzione che il difetto di conformità esistesse già al momento della consegna del bene se si manifesta entro un anno da quel momento: prima della modifica in commento il termine era di 6 mesi, ora, invece, è raddoppiato.
      8 min
    • LA TUTELA GIURISDIZIONALE DEGLI INTERESSI COLLETTIVI DEI CONSUMATORI RUOLO E POTERI DELLE ASSOCIAZIONI DEI CONSUMATORI

      A fronte delle condotte tenute da professionisti che dovessero violare i doveri o i divieti sanciti nelle normative descritte nei precedenti paragrafi, o rifiutassero di rispettare i diritti “irrinunciabili” (cfr. art. 143 CdC) riconosciuti ai consumatori, o pretendessero di negarne l’esistenza, invocando clausole o pattuizioni derogatorie o limitative (in realtà nulle ex art. 143 CdC) accettate (più o meno consapevolmente e liberamente) dagli stessi consumatori, questi ultimi ben potrebbero, a rigore, far valere i propri diritti nell’ambito di giudizi “individuali”, instaurati cioè dal singolo consumatore nei confronti del professionista che nei suoi confronti abbia tenuto la condotta contrastante con i precetti contenuti nel codice del consumo.

      6 min
    • I CONTRATTI DI VIAGGIO E DI TIMESHARING IMMOBILIARE

      Il panorama delle normative rivolte alla tutela del consumatore/contraente si chiude con due provvedimenti concernenti i contratti che il consumatore, nella veste di “turista”, conclude con un professionista per l’acquisizione di pacchetti turistici ovvero per l’acquisto di beni immobili in times haring (in particolare, ma non solo, in multiproprietà).

      8 min
    • IL CREDITO AL CONSUMO

      Nella nozione di “credito al consumo” si prestano ad essere ricompresi tutti i negozi attraverso i quali un professionista (di norma, una banca o un intermediario finanziario) “concede credito” ad un consumatore sotto forma di dilazione di pagamento, di finanziamento o di altra analoga facilitazione finanziaria.

      7 min
    • LO SPECIALE REGIME DELLE VENDITE DI BENI DI CONSUMO

      A tutti e soltanto i contratti di “vendita” che i professionisti concludono con i consumatori per fornire a questi ultimi “beni di consumo” si applicano invece le disposizioni introdotte, per dare attuazione alla direttiva 1999/44/CE, dal D.Lgs. n. 24 del 2 febbraio 2002, che aveva inserito nella sezione II (“Della vendita di cose mobili”) del Capo I (“Della vendita”) del Titolo III del Libro IV del codice civile, un nuovo § 1- bis, recante la disciplina “Della vendita dei beni di consumo”.

      12 min
    • I CONTRATTI CONCLUSI A DISTANZA E FUORI DEI LOCALI COMMERCIALI

      Il Titolo III (“Modalità contrattuali”) della Parte III del codice del consumo — nel quale (artt. 44-67) sono confluite le norme un tempo contenute negli ora abrogati D.Lgs. n. 50 del 1992 e D.Lgs. n. 185 del 1999, attraverso i quali furono recepite nel nostro ordinamento, rispettivamente, la direttiva 85/577/CEE in

      materia di contratti stipulati fuori dai locali commerciali e la direttiva 97/7/CE relativa ai contratti conclusi da consumatori a distanza — reca una disciplina speciale applicabile a tutti e soltanto i contratti aventi ad oggetto la “fornitura” di beni mobili (compravendite di beni mobili ad efficacia reale o meramente obbligatoria, contratti d’opera o d’appalto per la realizzazione di un bene mobile, nonché contratti di somministrazione di beni mobili) ovvero la prestazione di servizi (non finanziari) che vengano stipulati da un consumatore con un professionista «fuori dei locali commerciali” (di quest’ultimo) ovvero “a distanza”.

      12 min
    • LA DISCIPLINA DELLE CLAUSOLE VESSATORIE

      L’art. 25 della l. 6 febbraio 1996, n. 52 (legge comunitaria 1994), per dare attuazione nel nostro ordinamento alla direttiva CEE 93/13, concernente le clausole abusive nei contratti dei consumatori, ha inserito nel Titolo II del Libro IV del codice civile un nuovo Capo XIV-bis, rubricato “Dei contratti del consumatore”.

      11 min
    • LE NOZIONI DI CONSUMATORE E PROFESSIONISTA

      Prima dell’emanazione del D.Lgs. recante il codice del consumo, non esisteva una disposizione che contenesse una definizione delle nozioni di «consumatore» e «professionista» dotata di validità generale; ciascuna delle normative in cui si articola il «sottosistema» dei contratti dei consumatori recava infatti una propria definizione di «consumatore» e di «professionista», spesso non perfettamente coincidente con quella contenuta nelle altre.

      8 min
    • I CONTRATTI DEI CONSUMATORI

      I CONTRATTI DEI CONSUMATORI

      LA TUTELA DEI CONSUMATORI IN MATERIA CONTRATTUALE E IL « CODICE DEL CONSUMO ».

      A norma dell’art. 3, lett. t) del suo Trattato istitutivo, la Comunità Europea contribuisce, con la propria azione, al « rafforzamento della protezione dei consumatori ». Allo scopo di assicurare ai consumatori europei un livello uniforme ed elevato di protezione e di promuoverne gli interessi, la CE deve, in particolare, intervenire (art. 153 del Trattato) per « tutelare la salute, la sicurezza e gli interessi economici dei consumatori», nonché « promuovere il loro diritto all’informazione, all’educazione e all’organizzazione per la salvaguardia dei propri interessi », e deve perseguire tali obbiettivi soprattutto attraverso misure di « ravvicinamento » (e cioè di armonizzazione) delle legislazioni nazionali dei Paesi membri, adottate nel quadro del processo di realizzazione del mercato interno a norma dell’art. 95 del Trattato.

      12 min

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    ADICU – Associazione per la difesa dei consumatori e degli utenti – nasce da una precedente realtà associativa, costituita sin dal 2009 e vanta un bagaglio di esperienza nel settore consumeristico a 360 gradi.