Deontologicus

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By Juri RudiNewsNews Commentary
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Deontologicus episodes

  • #3 - CNF n. 4/2024: Segreto professionale e privacy
    Il testo presentato è la sentenza emessa dal Consiglio Nazionale Forense (CNF) in merito a un ricorso disciplinare presentato da un avvocato contro la decisione del Consiglio Distrettuale di Disciplina (CDD) di Trento. Il CDD aveva inflitto all'avvocato una censura per aver violato il segreto professionale. La sentenza del CNF, in parziale riforma della decisione del CDD, conferma la responsabilità dell'avvocato ma riduce la sanzione all'avvertimento. Il CNF, dopo aver esaminato le argomentazioni del ricorrente, ha stabilito che l'avvocato ha effettivamente violato l'art. 28 del codice deontologico forense (CDF) riguardante l'obbligo di riserbo e segreto sull'attività svolta e sulle informazioni ricevute dalla parte assistita. La sentenza si sofferma, quindi, sulle motivazioni per cui la condotta dell'avvocato è stata ritenuta illecita e spiega perché la sanzione è stata ridotta all'avvertimento.



    8 min
  • #2 - CNF n. 2/2024: La nuova prescrizione dell’azione disciplinare segue criteri di matrice penalistica (e non più civilistici)
    Nel nuovo ordinamento professionale forense (L. n. 247/2012), che sotto questo profilo segue criteri di matrice penalistica, l’azione disciplinare si prescrive nel termine di sei anni dal fatto (art. 56, co. 1) e in nessun caso, quindi al di là degli effetti della sospensione e dell’interruzione, il termine stesso può essere prolungato di oltre un quarto (art. 56, co. 3), cioè sette anni e mezzo dal fatto di rilevanza deontologica; ciò, a differenza della disciplina previgente (art. 51 RDL n. 1578/1933), la quale era invece ispirata a un criterio di natura civilistica, secondo cui la prescrizione, una volta interrotta, riprendeva a decorrere nuovamente per altri cinque anni.
    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Arnau), sentenza n. 2 del 22 gennaio 2024
    11 min
  • #1 - CNF n. 267/2024 - La cessazione della materia del contendere
    Oggi parleremo di un caso giuridico interessante che illustra il concetto di "cessazione della materia del contendere" nel diritto disciplinare forense. La sentenza n. 267 emessa dal Consiglio Nazionale Forense il 20 aprile 2024, che analizzeremo in dettaglio, riguarda un avvocato del Foro di Roma, che era stato sospeso dall'esercizio della professione per due anni dal Consiglio Distrettuale di Disciplina (CDD) di Roma. L'avvocato aveva impugnato la decisione del CDD dinanzi al CNF, ma successivamente ha rinunciato all'impugnazione. Di conseguenza, il CNF ha dichiarato la cessazione della materia del contendere. Il punto focale del caso è che l'Avv. [RICORRENTE] ha erroneamente interpretato la dichiarazione di cessazione della materia del contendere come una sorta di annullamento della sanzione disciplinare inflittagli dal CDD. Tuttavia, il CNF ha chiarito che la cessazione della materia del contendere non equivale ad una pronuncia di accoglimento, bensì ad una pronuncia di estinzione del giudizio. In altre parole, il CNF non ha espresso un giudizio di merito sulla sanzione disciplinare, ma ha semplicemente constatato che, a seguito della rinuncia all'impugnazione, non c'era più una controversia da risolvere. Di conseguenza, la sanzione disciplinare è rimasta valida, nonostante la dichiarazione di cessazione della materia del contendere. Questo caso offre un importante insegnamento: la cessazione della materia del contendere non comporta automaticamente l'annullamento del provvedimento impugnato. Anzi, in ambito disciplinare forense, l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere determina la stabilizzazione del provvedimento impugnato. Vi invitiamo a rimanere con noi per approfondire questo tema e comprendere meglio le implicazioni pratiche della cessazione della materia del contendere nel diritto disciplinare forense.
    9 min

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