Lavoratore distaccato dall’estero: illegittimo il diniego del rinnovo del permesso di soggiorno per assenza della proroga del nulla osta (TAR Marche, numero ruolo generale 454 del 2025, sentenza 2026) Benvenuti a un nuovo episodio del podcast Diritto dell’Immigrazione.
Io sono l’avvocato Fabio Loscerbo. Oggi affrontiamo una decisione molto concreta, che riguarda i lavoratori stranieri distaccati in Italia da aziende estere e, soprattutto, i limiti entro cui la pubblica amministrazione può negare il rinnovo del permesso di soggiorno. Mi riferisco alla sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche, pubblicata il 2 aprile 2026, relativa al ricorso numero ruolo generale 454 del 2025. Il caso nasce da un lavoratore straniero regolarmente entrato in Italia per svolgere attività lavorativa altamente qualificata nell’ambito di un distacco aziendale. Il permesso di soggiorno era stato rilasciato proprio per questo motivo e, nel tempo, il rapporto di lavoro si era consolidato fino a diventare a tempo indeterminato. Alla scadenza del titolo, viene presentata domanda di rinnovo. La Questura di Ancona rigetta la richiesta sulla base di un elemento formale: manca la proroga del nulla osta al distacco rilasciato dallo Sportello Unico per l’Immigrazione. Ed è qui che interviene il TAR. Il Tribunale chiarisce un principio fondamentale: non è legittimo negare il rinnovo del permesso di soggiorno quando l’unico elemento mancante è un atto amministrativo che avrebbe potuto essere acquisito, e soprattutto quando la situazione sostanziale del lavoratore è pienamente regolare. Nel caso concreto, il lavoratore:
aveva sempre lavorato per la stessa azienda,
aveva un contratto a tempo indeterminato,
non aveva superato il limite massimo di cinque anni previsto per il distacco,
non presentava alcun profilo di pericolosità o irregolarità sostanziale. In altre parole, tutti i presupposti sostanziali per il soggiorno erano presenti. Il TAR va oltre e richiama un principio che chi lavora nel diritto amministrativo conosce bene: l’amministrazione non può limitarsi a rilevare un difetto formale quando ha il potere e il dovere di attivarsi per acquisire gli atti necessari, in un’ottica di collaborazione e semplificazione. C’è poi un altro passaggio molto importante. La Questura, nel corso del giudizio, prova a giustificare il diniego introducendo una motivazione diversa, relativa alla qualifica del lavoratore. Ma il TAR è netto: non è possibile integrare la motivazione del provvedimento in giudizio. La motivazione deve essere completa sin dall’origine. Questo è un principio classico, ma spesso dimenticato nella prassi. La conseguenza è chiara: il ricorso viene accolto, il provvedimento annullato e viene disposto il rilascio del permesso di soggiorno. Questa sentenza ci dice una cosa molto precisa. Nel diritto dell’immigrazione, come nel diritto amministrativo in generale, la sostanza deve prevalere sulla forma, soprattutto quando sono in gioco posizioni consolidate, come un rapporto di lavoro stabile e regolare. E soprattutto, non può essere il lavoratore a subire le inefficienze o i ritardi della pubblica amministrazione. Ci sentiamo nel prossimo episodio.
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