Sentenza TAR Emilia Romagna: la Questura deve stampare il permesso stagionale, non può archiviarlo Benvenuti a un nuovo episodio del podcast Diritto dell’Immigrazione.
Io sono l’avvocato Fabio Loscerbo e oggi parliamo di una sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna, Sezione Prima, pubblicata il 27 febbraio 2026, relativa al ricorso iscritto al ruolo generale numero 1845 del 2025. Il caso è molto concreto e riguarda una situazione che, nella prassi, si verifica più spesso di quanto si pensi. Uno straniero entra regolarmente in Italia con visto per lavoro subordinato stagionale, ottiene il nulla osta, sottoscrive il contratto, presenta domanda di permesso di soggiorno stagionale, effettua il fotosegnalamento. Tutto regolare. Poi, però, la Questura non procede alla stampa materiale del titolo e, a distanza di tempo, archivia l’istanza. La motivazione addotta dall’Amministrazione è stata questa: a causa dei tempi stretti tra l’istruzione della procedura amministrativa e la conclusione del procedimento, non sarebbe stato possibile procedere alla stampa del titolo di soggiorno. Il TAR è stato netto. Ha affermato che una simile motivazione è del tutto inidonea a giustificare l’archiviazione, perché collegata a un’omessa tempestiva istruzione del procedimento amministrativo che non può ricadere a danno dell’interessato. Questo è il punto centrale. Se il ritardo è imputabile all’Amministrazione, non può essere lo straniero a subirne le conseguenze giuridiche. Ma c’è un ulteriore profilo decisivo: la mancata stampa del permesso stagionale incide direttamente sulla possibilità di chiedere la conversione in permesso per lavoro subordinato. Se io non ricevo il titolo “materiale”, mi trovo in una situazione di incertezza giuridica. E questa incertezza può incidere sulla tempestiva presentazione dell’istanza di proroga o di conversione. Il TAR riconosce espressamente che il mancato rilascio può essere causa o concausa della mancata attivazione della conversione. Attenzione però: il Tribunale precisa anche che la conversione non può essere valutata d’ufficio dalla Questura. Deve essere lo straniero a presentare apposita domanda secondo le modalità previste dall’articolo 24, comma 10, del decreto legislativo 286 del 1998. Ma questo è un passaggio successivo. Prima viene il rilascio del permesso stagionale richiesto. E se non sussistono ragioni ostative sostanziali, la Questura deve procedere alla stampa del titolo, anche mantenendo la scadenza originaria. Il principio che emerge è chiaro e di sistema: l’inefficienza amministrativa non può trasformarsi in un ostacolo alla continuità del soggiorno regolare e, di riflesso, alla possibilità di conversione del titolo. È una sentenza importante perché ribadisce un concetto semplice ma fondamentale: quando lo straniero ha fatto tutto ciò che la legge richiede, l’Amministrazione non può chiudere la procedura amministrativa per un proprio ritardo organizzativo. Su questi aspetti si gioca spesso la differenza tra regolarità e irregolarità. E la legalità amministrativa non è un dettaglio formale: è la condizione per garantire diritti e responsabilità in modo serio e coerente. Noi ci sentiamo nel prossimo episodio di Diritto dell’Immigrazione.
Questo episodio include contenuti generati dall’IA.