Gli enti del terzo settore diversi dalle imprese sociali possono, come si è detto, svolgere anche attività commerciale in via esclusiva o principale. E, se l’attività commerciale riveste i requisiti della professionalità e dell’organizzazione previsti dall’art. 2082 c.c. e rientra tra le attività elencate nell’art. 2195 c.c., si è in presenza di una vera e propria impresa commerciale. Al proposito, la Corte di Cassazione ha avuto modo di affermare che «le associazioni assumono la qualità di imprenditore commerciale e sono sottoposte alle relative norme solo se esercitano attività commerciale in via esclusiva e principale», precisando che la natura di ente non commerciale dei soggetti in questione prevista dalla legislazione tributaria, nonché la de commercializzazione di alcune attività, non preclude l’assoggettamento di tali enti a fallimento (Cass. 20 giugno 2000, n. 8374).
Podcast GBsoftware a cura della Dott.ssa Paparusso
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