radio Solignani: avvocati dal volto umano

radio Solignani: avvocati dal volto umano

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radio Solignani: avvocati dal volto umano episodes

  • Separazione giudiziale: se si litiga anche con avvocato?
    Note dell’episodio.

    In questo episodio, ti parlo di cosa succede a fare una separazione giudiziale e a litigare con il proprio avvocato proprio quando la separazione sta per finire, sempre a partire dal messaggio vocale di un nostro ascoltatore che ha affrontato questa situazione e che ci ha chiesto consigli.

    Riferimenti.
    • blog.solignani.ithttps://blog.solignani.it/2007/11/30/mediazione-familiare-quando-puo-aiutare/
    • blog.solignani.it/2015/03/20/ho-un-debito-che-non-posso-pagare-cosa-faccio/
    • blog.solignani.it/schede-pratiche/famiglia/la-separazione-personale-dei-coniugi/
    • blog.solignani.it/schede-pratiche/famiglia/modifica-delle-condizioni-di-separazione-o-divorzio/
    • [la risposta è nel podcast]

      L’articolo Separazione giudiziale: se si litiga anche con avvocato? è stato pubblicato originariamente su avvocati dal volto umano.
      19 min
    • Servitù di passaggio gas: come ottenerla.

      In questa puntata, rispondendo alla domanda di una nostra ascoltatrice,

      parlo di come ci si può muovere quando si deve ottenere una servitù per
      l’allaccio della fornitura del gas.

      Riferimenti:
      • servitù in
      • generale
      • approccio
      • strategico
      • diffida
      • [la risposta è nel podcast]

        L’articolo Servitù di passaggio gas: come ottenerla. è stato pubblicato originariamente su avvocati dal volto umano.
        16 min
      • Luce artificiale: sono immissioni?

        ## Premessa.

        Nella puntata di oggi del podcast, vediamo, sulla base di una domanda posta

        da una nostra ascoltatrice, se anche le immissioni di luci da un fondo
        all’altro sono considerate immissioni ai sensi del codice civile con tutta
        la disciplina che ne consegue.

        La sentenza 19520/2012 della Cassazione.

        Corte di Cassazione, sezione II, sentenza del 9 novembre 2012, n. 19520.

        In caso di immissioni intollerabili (dovute alle luci del campo da tennis)
        la coltivazione può essere spostata in altro luogo della stessa proprietà.

        Svolgimento del processo

        1.- A.T. , titolare della ditta Ortofloricultura T. e proprietario di un

        capannone nel quale svolgeva l’attività di coltivazione di piante, fra le
        quali le c.d. “stelle di natale”, esponeva che le immissioni di luce
        provenienti dagli impianti di illuminazione dei campi da tennis del Circolo
        Tennis G., che aveva in affitto un terreno adiacente, avevano danneggiato
        gravemente le proprie “stelle di natale”.
        Pertanto, chiedeva al Tribunale di Bolzano di condannare il Circolo Tennis
        G. al risarcimento dei danni subiti e subendi, da liquidarsi in separato
        giudizio, instando per l’adozione di immediate misure per evitare la
        situazione dannosa in futuro.
        Costituendosi in giudizio, il Circolo Tennis G.affermava di non essere
        proprietario dell’impianto; nel merito, escludeva che le immissioni
        potessero in qualche modo essere considerate illecite, essendo di normale
        tollerabilità, mancando la prova del nesso di causalità ed essendo la zona
        già da gran tempo destinata secondo il piano regolatore ad attività sportive.
        Procedutosi alla chiamata in causa della proprietaria del fondo, la (…) di
        Bolzano s.p.a., questa, ribadiva che la illuminazione era posta a distanza
        tale da illuminare le serre molto meno che la luna; la illuminazione
        notturna appariva lecita, tollerabile, e non vi era prova avesse recato
        danni all’attore.
        Con sentenza dep. il 28 giugno 2004 il Tribunale accertava e dichiarava che
        l’immissione dei fasci luminosi artificiali provenienti dai campi da tennis
        eccedeva la normale tollerabilità, e condannava i convenuti in solido a
        pagare la cifra attualizzata di settanta milioni di lire con vincolo di
        solidarietà passiva ex art. 2055 c.c.
        Con sentenza dep. il 18 novembre 2005 la Corte di appello di Trento sez.
        distaccata di Bolzano, in riforma della decisione impugnata dalla convenuta
        e dalla chiamata in causa, rigettava la domanda proposta dall’attore.
        Dopo avere fatto riferimento al contemperamento, imposto dall’art. 844 cod.
        civ., fra le attività produttive, nella specie l’una delle quali provocava
        immissioni luminose, pur consentite ma dannose a un particolare tipo di
        coltivazione, quella delle poinsettie, i Giudici osservavano che, secondo
        quanto accertato dal consulente tecnico d’ufficio, tale tipo di
        coltivazione rappresentava soltanto un quarto della coltivazione
        complessiva; poiché le poinsettie erano coltivate anche nelle serre non
        toccate dalla illuminazione proveniente dai campi da tennis ed occupavano
        peraltro uno spazio di 800 mq. a fronte di un’ area complessiva di mq. 9000
        mq. a disposizione delle serre, non si comprendeva perché le poinsettie
        dovessero essere coltivate proprio nelle zone interessate dalle immissioni
        di luce e non in altre aree non interessate dalle immissioni; sarebbe stato
        onere dell’attore dimostrare che la coltivazione nei siti iperilluminati
        fosse stata una scelta obbligata: il che non solo non si evinceva dalla
        consulenza ma non era stato neppure allegato dall’attore, il quale
        viceversa aveva sempre ammesso di potere coltivare le stelle di Natale in
        ogni posizione dell’azienda.
        Le domande, compresa quella relativa al danno, erano respinte, sul rilievo
        che le immissioni, peraltro lecite, non avevano carattere di dannosità per
        nessuna altra pianta.
        Le spese del doppio grado di giudizio erano compensate, ribadendosi che le
        immissioni non comprimevano in alcun modo la capacità di produrre reddito
        dell’attore.
        2.- Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione T.A. , titolare
        della la ditta Ortofloricoltura T., sulla base di sette motivi illustrati
        da memoria.
        Resistono con controricorso le intimate proponendo ricorsi incidentali che
        sono condizionati, ad eccezione del motivo relativo alla statuizione sulle
        spese processuali formulato dal Circolo Tennis G.

        Motivi della decisione

        Preliminarmente il ricorso principale e quelli incidentali vanno riuniti,

        ex art. 335 cod. proc. civ., perché sono stati proposti avverso la stessa
        sentenza.

        Ricorso principale.

        1.1. – Il primo motivo, lamentando violazione e falsa applicazione

        dell’art. 112 cod.proc. civ., deduce la ultrapetizione in cui era incorsa
        la decisione gravata che aveva rigettato la domanda fondandola su una
        ragione – la possibilità di coltivare altrove le “stelle di Natale” -senza
        che avesse formato oggetto dei motivi di appello.
        1.2. – Il motivo va disatteso.
        Con l’appello proposto dalla (…) era stato fra l’altro dedotto che era
        ascrivibile al comportamento tenuto dal T. l’avere insistito nella
        coltivazione delle poinsettie proprio nella zona interessata dalle
        illuminazione artificiale, potendo ivi coltivare piante non sensibili a
        tali irradiazioni. In tal modo, ai Giudici di appello – investiti della
        questione circa l’effettiva incidenza delle immissioni di luce
        sull’attività produttiva esercitata dall’attore ovvero se il carattere
        pregiudizievole potesse essere escluso ove dal T. fosse stata organizzata
        l’attività produttiva in modo diverso e senza riceverne un concreto
        pregiudizio – era stata devoluta la verifica dell’esistenza del fatto
        costitutivo posto a base della pretesa azionata (l’intollerabilità o meno
        delle immissioni), che il giudice deve d’ufficio accertare
        indipendentemente dalle argomentazioni difensive della parte. Al riguardo,
        va ricordato che nei limiti dell’effetto devolutivo determinato dai motivi,
        il giudice di appello è investito della piena cognizione del merito della
        intera controversia, dovendo procedere alla compiuta e diretta valutazione
        degli elementi probatori emersi nel corso del procedimento in una posizione
        non diversa da quella del giudice di primo grado, potendo pervenire
        all’accoglimento o al rigetto della domanda anche in base a considerazioni
        diverse da quella formulate dalle parti.
        2.1. – Il secondo motivo, lamentando falsa applicazione dell’art. 844 cod.
        civ., deduce che era emersa ed era stata anche accertata dalla Corte di
        appello la natura intollerabile delle immissioni secondo le previsioni di
        cui all’art. 844 cod.civ. ma i Giudici avevano poi rigettato la domanda sul
        rilievo che l’attore non aveva provato di non potere coltivare altrove le
        poinsettie.
        2.3 – Il quarto motivo (erroneamente indicato come terzo) lamenta
        contraddittorietà e/o insufficienza della motivazione su un fatto
        controverso e decisivo, per avere la sentenza, da un lato, ritenuto
        intollerabili le immissioni e, dall’altro, negato la conseguente
        applicabilità delle relative sanzioni.
        2.3. – Il secondo e il quarto motivo – che, per la stretta connessione,
        possono essere esaminati congiuntamente – sono infondati.
        La Corte ha ritenuto lecite e non pregiudizievoli per il diritto di
        proprietà dell’attore, escludendone perciò il carattere intollerabile, le
        immissioni di luce. Tale convincimento si è basato sulla considerazione che
        – in relazione alla natura e alle modalità dell’attività produttiva nonché
        alle dimensioni dell’immobile in cui la stessa veniva svolta -tali
        immissioni non fossero in grado di arrecare un effettivo pregiudizio alla
        proprietà e alla coltivazione effettuata dell’attore, il quale avrebbe
        potuto utilizzare pienamente l’immobile, esercitandovi senza apprezzabili
        limitazioni la coltivazione delle poinsettie sul rilievo che il medesimo
        l’avrebbe potuta ubicare in altra parte del capannone: di conseguenza,
        correttamente tenendo conto dell’incidenza in concreto delle irradiazioni
        di luce sul fondo nel quale le stesse erano immesse, ha escluso che la luce
        artificiale proveniente dai campi di tennis potesse rivestire il carattere
        di intollerabilità prevista dall’art. 844 cod. civ. a tutela del diritto di
        proprietà altrui (oltre che della salute e dell’ambiente, che nella specie
        non sono interessati). Al riguardo, va considerato che la intollerabilità
        delle immissioni va verificata in concreto con riferimento alla effettiva e
        obiettiva incidenza che le stesse hanno sul fondo immesso. Ed invero, il
        riferimento alla possibilità di spostare in altra parte del capannone la
        coltivazione de qua è da condividere, dovendo considerarsi che, in
        relazione ai principi di solidarietà e di equità, derivanti dalla funzione
        sociale della proprietà, l’esercizio del diritto è intrinsecamente limitato
        dalla necessità di preservare la posizione degli altri consociati e non può
        risolversi nell’ingiustificato sacrificio dei diritti altrui, come invece
        si verificherebbe ove si impedisse o anche limitasse l’attività esercitata
        dal Circolo senza che tali restrizioni siano giustificate da un obiettivo
        interesse del vicino che potrebbe comunque esercitare la coltivazione senza
        apprezzabile pregiudizio in altra zona del capannone di sua proprietà.
        3.1. – Il terzo motivo, lamentando violazione dell’art. 2697 cod. civ.,
        deduce che erroneamente era stato posto a carico dell’attore l’onere
        probatorio di dimostrare le ragioni di non potere coltivare altrove le
        piante quando sarebbero state le convenute a dovere offrire la prova della
        non necessità di coltivazione nelle serre limitrofe ai campi da tennis.
        3.2.- Il motivo è infondato.
        La sentenza ha in concreto accertato che le serre, che erano ubicate in
        prossimità delle sorgenti di illuminazione, potevano essere collocate in
        spazi non interessati dalla illuminazione, avendo verificato che vi erano
        spazi a disposizione, tenuto conto del numero delle piante coltivate che
        occupavano 800 mq. rispetto ai 9.000 mq. del capannone disponibili.
        Ora i Giudici hanno non solo correttamente ritenuto che sarebbe stato onere
        dell’attore offrire la prova contraria a quanto risultato – in quanto tali
        circostanze escludevano il carattere pregiudizievole e, quindi, illecito
        delle immissioni, posto a base della domanda – ma hanno addirittura
        accertato che era stato lo stesso attore ad affermare di potere coltivare
        in ogni posizione della propria azienda le piante in questione.
        4.1.- Il quinto motivo (erroneamente indicato come quarto), lamentando
        contraddittorietà della motivazione su un fatto controverso e decisivo,
        censura la sentenza impugnata laddove aveva ritenuto che l’attore aveva a
        disposizione altre serre per coltivare le piante in oggetto, tenuto conto
        che la coltivazione stagionale delle poinsettie, che avviene da agosto e
        dura fino al periodo prenatalizio di novembre-dicembre, occupa tutte le
        proprie serre, che negli altri periodi dell’anno sono destinate ad altre
        colture. Denuncia la contraddittorietà della sentenza laddove, dopo avere
        affermato che le poinsettie vengono coltivate anche nelle serre non toccate
        dalla illuminazione che proviene dai campi da tennis, aveva poi sostenuto
        che non vi sarebbero ragioni tecniche per cui le serre vicine ai campi
        debbano per forza essere adibite a tale coltivazione.
        Deduce che non era vero che il ricorrente aveva a disposizione tutte le
        serre per coltivare le 320.000, richiamando quanto al riguardo riferito dal
        consulente d’ufficio, il quale aveva affermato che le coltivazioni delle
        “stelle di Natale” dipendono dalla stagione e dalle esigenze di mercato e
        che la stagione inizia ad agosto fino al periodo prenatalizio;
        l’occupazione di tutte le serre era dimostrata dalle fotografie prodotte ed
        allegate alla perizia di parte. La produzione non poteva non necessitare
        dell’intera area di 9.000 mq.
        4.2.- Il motivo è infondato.
        La doglianza si risolve nella censura della valutazione delle risultanze
        istruttorie laddove la sentenza, secondo quanto si è già detto sopra, ha
        accertato che era possibile coltivare altrove le poinsettie. Ed invero, le
        critiche formulate dalle ricorrenti non sono idonee a scalfire la
        correttezza e la congruità dell’iter logico giuridico seguito dalla
        sentenza: le censure si concretano in argomentazioni volte a sostenere
        attraverso la disamina e la discussione delle prove raccolte – l’erroneo
        apprezzamento delle risultanze processuali compiuto dai giudici. Al
        riguardo, va sottolineato che il vizio deducibile ai sensi dell’art. 360 n.
        5 cod. proc. civ. deve consistere in un errore intrinseco al il
        ragionamento del giudice che deve essere verificato in base al solo esame
        del contenuto del provvedimento impugnato e non può risolversi nella
        denuncia della difformità della valutazione delle risultanze processuali
        compiuta dal giudice di merito rispetto a quella a cui, secondo il
        ricorrente, si sarebbe dovuti pervenire: in sostanza, ai sensi dell’art.
        360 n. 5 citato, la (dedotta) erroneità della decisione non può basarsi su
        una ricostruzione soggettiva del fatto che il ricorrente formuli procedendo
        a una diversa lettura del materiale probatorio, atteso che tale indagine
        rientra nell’ambito degli accertamenti riservati al giudice di merito ed è
        sottratta al controllo di legittimità della Cassazione. D’altra parte, i
        rilievi circa la erronea valutazione della consulenza d’ufficio appaiono
        generici in quanto si limitano a riportare stralci estrapolati dalla
        relazione dell’ausiliario senza consentire di ricostruire il complessivo
        ragionamento e le conclusioni del consulente in modo da verificare la
        decisività della censura tenuto conto che in proposito occorre dimostrare
        la certezza e non la probabilità che, ove esso fossero state prese in
        considerazione le osservazioni del consulente, la decisione sarebbe stata
        diversa.
        Per quel che concerne la dedotta contraddittorietà, tale vizio è
        insussistente, posto che i Giudici hanno chiarito che la presenza di
        poinsettie in altre serre non esauriva le aree a disposizione essendo
        possibile in zone non interessate dalle illuminazioni provenienti dai campi
        di tennis lo spostamento delle serre vicine alle immissioni.
        5.1.- Il sesto motivo (erroneamente indicato come quinto), lamentando
        violazione dell’art. 112 cod. civ. cod.proc. civ. nonché omessa,
        insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto decisivo della
        controversia, censura la pronuncia che non aveva esaminato l’appello
        incidentale ovvero, qualora si ritenesse che fosse stato esaminato,
        denuncia l’apodittico rigetto della domanda con la quale si erano chiesti
        gli accorgimenti necessari a fare cessare le immissioni o la corresponsione
        di una congrua indennità, tenuto conto che la sentenza aveva ritenuto
        dannose le predette immissioni.
        5.2.- Il motivo è infondato.
        In primo luogo la sentenza ha esaminato la domanda formulata con l’appello
        incidentale, respingendo le domande necessariamente conseguenti a quella
        con la quale era stata invocata la intollerabilità delle immissioni: avendo
        escluso, come si è ampiamente detto sopra, che alcun pregiudizio potesse
        derivare al diritto dell’attore non sussistevano i presupposti per
        l’adozione di misure di contemperamento delle opposte esigenze, che è
        prevista nel caso in cui il giudice accerti la intollerabilità delle
        immissioni.
        6.1.- Il settimo motivo (erroneamente indicato come sesto), lamentando
        violazione dell’art. 91 cod. proc. civ., deduce che, per effetto
        dell’accoglimento del ricorso, le convenute dovranno essere condannate al
        pagamento delle spese del doppio grado che erano state compensate.
        6.2.- Il motivo è inammissibile, posto che non formula alcuna censura
        avverso la statuizione di compensazione delle spese del doppio grado di
        giudizio ma si limita a chiedere la condanna nel caso auspicato di
        accoglimento del proposto ricorso.
        Il ricorso principale va rigettato, assorbiti i ricorsi incidentali
        condizionati.

        Ricorso incidentale non condizionato

        Va esaminato il ricorso incidentale non condizionato con cui il Circolo

        Tennis G., denunciando la violazione dell’art. 91 e 92 cod. proc. civ., ha
        censurato la statuizione di compensare le spese processuali. Deduce che, in
        considerazione della soccombenza, le spese dovevano essere poste a carico
        dell’attore e che le ragioni addotte dalla Corte dovevano considerarsi
        erronee e illogiche né sussistevano la soccombenza reciproca e i giusti motivi.
        Il motivo è infondato.
        Innanzitutto non sussiste la violazione di legge denunciata, atteso che in
        tema di regolamento delle spese, il giudice incontra soltanto il divieto di
        porle a carico della parte risultata totalmente vittoriosa. La decisione di
        compensarle è rimessa alla scelta discrezionale quanto motivata del
        giudice, che può essere censurata in sede di legittimità se fondata su
        ragioni erronee, illogiche o contraddittorie, e tali non possono
        considerarsi quelle poste dalla Corte a fondamento della pronuncia qui
        impugnata, posto che i Giudici hanno evidenziato che, pur se era stata
        rigettata la domanda proposta dall’attore, era stata comunque accertata la
        sussistenza di immissioni provenienti dal fondo del vicino per l’attività
        svolta dal Circolo e comunque risultate dannose per un tipo di piante, se
        coltivate nelle zone interessate dalle irradiazioni di luce. Pertanto il
        ricorso incidentale (non condizionato) proposto dal Circolo Tennis Grizzly
        va respinto.
        Le spese della presente fase vanno poste a carico del ricorrente, che deve
        considerarsi soccombente anche nei confronti del Circolo Tennis Grizzly,
        attesa la marginale incidenza, nella complessiva economia del presente
        giudizio, del rigetto del ricorso incidentale non condizionato.

        P.Q.M.

        Riunisce i ricorsi rigetta quello principale e l’incidentale non

        condizionato proposto dal Circolo Tennis G., assorbiti i ricorsi
        incidentali condizionati.
        Condanna il ricorrente al pagamento delle spese relative alla presente fase
        che liquida in favore: a) del Circolo Tennis G. in Euro 3,200,00 di cui
        Euro 200,00 per esborsi ed Euro 3.000,00 per onorari di avvocato oltre
        accessori di legge; b) della (…) di Bolzano in Euro 2.000,00 di cui Euro
        200,00 per esborsi ed Euro 1.800,00 per onorari di avvocato oltre accessori
        di legge.

        Depositata in Cancelleria il 09.11.2012

        Riferimenti.
        • scheda sulle
        • immissioni
        • la
        • diffida
        • Effetti della luce
        • artificiale
        • Come rivolgersi ad un

          avvocato

        • approccio

          strategico

          [la risposta è nel podcast]

          L’articolo Luce artificiale: sono immissioni? è stato pubblicato originariamente su avvocati dal volto umano.
          8 min
        • Separazione: cosa dire ai figli.
          Come gestire la separazione.

          In questa puntata del podcast, io e la psicologa dott.ssa Barbara Cavalletti ti parliamo di alcuni temi sempre gettonatissimi dalle persone che attraversano una crisi familiare quali:

          – che cosa dire esattamente ai figli;
          – quando dirlo
          – che cosa aspettarsi…

          Tutto ciò a partire dalla lettera di una assistita di Barbara riassuntiva della sua esperienza e particolarmente significativa su tutti questi argomenti.

          Ascolta la puntata, é bellissima!

          Barbara é bravissima e sarà presto di nuovo con noi, iscriviti al podcast per non perdere le nuove puntate e manda anche tu la tua domanda, anche con un messaggio vocale whatsapp.

          La lettera.

          «Il divorzio non è per tutti.

          È il destreggiarsi tra equilibri mancanti, è ingoiare rospi, è difendersi dai famigliari che vogliono a tutti costi cercare ‘di chi è la colpa’, è elaborare il lutto, è accettare il fallimento.
          È piangere mille lacrime arrivando a pensare, pur sapendo di sbagliare, che si stava meglio quando si stava peggio.
          È cadere e sbucciarsi, rotolare tra gli spilli cercando di rialzarsi.

          Il divorzio quando hai figli è di un dolore lancinante, talmente potente da squarciare il petto in due.

          È che ti manca l’aria quando tua figlia è dal papà
          È che ti fai mille colpe sul perché gli altri genitori ‘tengono botta’ e tu invece hai fallito
          È che ti devi riorganizzare, riequilibrare, riordinare nella testa, il tutto senza far pesare un solo grammo del tuo fallimento a tua figlia.

          Ancora oggi, quando un conoscente (con figli) mi dice ‘ Mi sto separando ‘, la risposta è sempre ‘sei sicuro?’

          Perché ci sono passata, e perché so tutto il dolore che si deve sopportare per sopravvivere al fallimento.
          Perché diciamocelo. Il divorzio con figli, agli occhi ‘di tutti’, è IL fallimento per eccellenza della famiglia.
          Perché uno dei due deve tassativamente prendersi la colpa, farsi puntare il dito contro, farsi buttare in pasto ai leoni…solo per mettere a tacere ‘i tutti’.

          Bene. A distanza di molti anni, svariati colpi di testa, milioni di gocce miste a lacrime, fiori di Bach e ansiolitici, mille lacrime versate vorrei ringraziare i padri delle mie figlie.

          Perché senza di loro io non sarei quella che sono, non avrei capito che non serve stare tutti sotto lo stesso tetto per rendere serena una famiglia.

          Francesca ha guadagnato un ‘patrigno’

          Bianca ha guadagnato un ‘tato’
          Le mie figlie sono ricche. Ricche di affetto!
          E io, finalmente, ho chiuso il cerchio e sono semplicemente SERENA.

          Grazie, grazie infinite ai miei due papà e grazie a lei Dott.ssa Cavalletti per avermi accompagnato nel raggiungimento di questa mia nuova famiglia.»

           

          Chi é Barbara.

          Barbara Cavalletti è nata a Castelnovo Nè Monti (RE) nel 1976. Dopo aver frequentato l’università degli studi di Psicologia di Padova frequenta la scuola di specializzazione Sistemico Relazionale.

          Ha lavorato come consulente presso diverse aziende nel settore delle risorse umane e nel 2001 decide di aprire un ambulatorio privato nel quale poter esercitare la sua libera professione.

          Il tema dei cambiamenti generazionali, delle nuove famiglie diventano uno dei suoi principali argomenti di studio, tanto da diventare CTP e CTU presso i tribunali del territorio.

          Oggi riceve nel suo studio “Risorsa Uomo” sito in Sassuolo, dove si occupa di dare risposta a singoli, alle famiglie, ai figli e alle coppie che stanno attraversando un momento di disagio e di cambiamento che mette in discussione i precedenti equilibri generando tensioni e stati emotivi ambivalenti.

          L’aforisma.

          «Una donna può anche cambiare idea, ma mai quando ha deciso per una cazzata»

          Riferimenti.
          • scheda sulla separazione
          • scheda sull’affido
          • counseling
          • The post Separazione: cosa dire ai figli. first appeared on avvocati dal volto umano.
            0 min
          • Marito sullo stato di famiglia e pensione: che fare?

            In questo episodio del podcast, rispondiamo alla domanda che ci ha lasciato, tramite messaggio vocale, una nostra ascoltatrice relativamente ai trattamenti pensionistici e alle provvidenze di cui si può godere quando si vive ancora insieme ad un marito, o comunque ad un coniuge, dal quale si è legalmente separati ma con quale ci si trova ancora nello stesso stato di famiglia.

            Come sentirai, purtroppo per situazioni di questo genere non ci sono soluzioni specifiche, bisogna studiare ancora più approfonditamente la situazione concreta e vedere se si può lavorarci sopra per migliorarla in qualche modo.
            Manda anche tu la tua domanda, iscriviti al podcast.
            Riferimenti:
            – convivenza e stato di famiglia

            L’articolo Marito sullo stato di famiglia e pensione: che fare? è stato pubblicato originariamente su avvocati dal volto umano.
            18 min
          • Cercasi guru: dialoghi con Camilla Ripani

            Oggi puntata speciale del podcast, in cui parliamo di crescita personale con ospite Camilla Ripani, autrice del libro AAA Cercasi guru disperatamente.

            Con la bravissima Camilla, parliamo più in particolare della necessità che ognuno di noi si attivi personalmente per la sua evoluzione e dell’utilità delle affermazioni come strumento di crescita.

            Il dialogo continuerà presto in un’altra puntata: manda la tua domanda, anche semplicemente lasciandoci un messaggio vocale tramite l’account WhatsApp del blog.

            E non dimenticarti di iscriverti al blog e al podcast per non perdere altre puntate come queste.

            Riferimenti:

            • Amazfit Bip

            • My affirmations

              The post Cercasi guru: dialoghi con Camilla Ripani first appeared on avvocati dal volto umano.
              0 min
            • Bancarotta fraudolenta e nuova impresa: come fare?

              Nell’episodio di oggi, parliamo delle persone che sono state condannate per bancarotta fraudolenta e che in base alla legislazione vigente non possono per 10 anni aprire una nuova impresa. A riguardo tuttavia è intervenuta una sentenza della Corte costituzionale.

              La Consulta ha riconosciuto l’incostituzionalità della norma che prevede pene accessorie di durata fissa di dieci anni – quali l’inabilitazione all’esercizio di una impresa commerciale e l’incapacità di esercitare uffici direttivi nelle imprese.
              Più in particolare, ha sancito l’illegittimità costituzionale dell’articolo 216, ultimo comma, del Regio decreto n. 267/1942 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo e della liquidazione coatta amministrativa), nella parte in cui dispone che “la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa per la durata di dieci anni l’inabilitazione all’esercizio di una impresa commerciale e l’incapacità per la stessa durata ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa”, anziché prevedere che “la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa l’inabilitazione all’esercizio di una impresa commerciale e l’incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino a dieci anni”.
              Si tratta della sentenza n. 222 del 5 dicembre 2018.
              [la risposta è nel podcast]

              L’articolo Bancarotta fraudolenta e nuova impresa: come fare? è stato pubblicato originariamente su avvocati dal volto umano.
              7 min
            • Figlio in casa famiglia: come riportarlo a casa?

              Nell’episodio di oggi, un padre che si chiede quale sia la strategia migliore per poter riavere a casa il proprio figlio collocato dalle assistenti sociali presso una casa famiglia e una comunità.

              [la risposta è nel podcast]

              L’articolo Figlio in casa famiglia: come riportarlo a casa? è stato pubblicato originariamente su avvocati dal volto umano.
              10 min
            • Mio marito mi sfratta: cosa posso fare?

              In questo episodio, rispondo al messaggio vocale di una ascoltatrice che si chiede che cosa può fare contro uno sfratto che ha subito dal marito all’interno della sua separazione, facendo anche alcune considerazioni più generali su quello che si può fare quando non si dispone di denaro per poter compensare un avvocato, ma si ha comunque bisogno di assistenza legale e su come funziona in realtà il nostro sistema giudiziario.

              Riferimenti:

              • https://blog.solignani.it/2007/10/16/patrocinio-spese-stato-requisiti-domanda/ Il patrocinio a spese dello Stato. | Tiziano Solignani
              • https://blog.solignani.it/prodotto/separazione-e-divorzio/ Separazione e divorzio. | Tiziano Solignani

              • https://blog.solignani.it/2008/03/07/la-separazione-personale-dei-coniugi/ La separazione personale. | Tiziano Solignani

              • https://blog.solignani.it/2015/02/25/sfratto-quando-tempo-ci-vuole-per-eseguirlo/ Sfratto: quanto tempo ci vuole per eseguirlo? | Tiziano Solignani

                [la risposta è nel podcast]

                L’articolo Mio marito mi sfratta: cosa posso fare? è stato pubblicato originariamente su avvocati dal volto umano.
                12 min
              • Di chi é la casa se passo alla comunione dei beni?

                SONO SPOSATO DAL 1999 IN SEPARAZIONE DEI BENI. NEL 2014 ABBIAMO VENDUTO LA PRIMA CASA (DI MIA PROPRIETA’) E ACQUISTATA, IN UN ALTRO COMUNE, QUELLA DOVE VIVIAMO ATTUALMENTE. ANCHE QUESTA CASA (SU CONSIGLIO DEL NOTAIO) E’ STATA INTESTATA A ME PER NON PERDERE IL CREDITO D’IMPOSTA. MIA MOGLIE, (CASALINGA) NON AVENDO NIENTE INTESTATO, VORREBBE PASSARE ALLA COMUNIONE DEI BENI. PER ME NON CI SONO PROBLEMI MA, VI DOMANDO, COSA CAMBIEREBBE? AVREBBE QUALCHE TUTELA IN PIU’?

                [la risposta è nel podcast]

                L’articolo Di chi é la casa se passo alla comunione dei beni? è stato pubblicato originariamente su avvocati dal volto umano.
                8 min

              About radio Solignani: avvocati dal volto umano

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              un avvocato risponde alle domande degli utenti e pubblica riflessioni sul diritto e la sua applicazione