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Il nuovo Disegno di Legge Sicurezza, approvato lo scorso 18 settembre dalla camera dei deputati con 162 voti favorevoli, introduce nel nostro ordinamento, ovviamente laddove il Senato esprima medesima approvazione del testo, il nuovo reato di occupazione arbitraria di immobile altrui, prevedendo la pena della reclusione da due a sette anni, all’articolo 634 bis del codice penale , per tutti coloro che occupano abusivamente un immobile altrui, con una procedibilità d’ufficio quando il illegittimo proprietario si trova assente dall’abitazione per incapacità dovuta a età o infermità, come nei casi di tutti quegli anziani che si trovano alla casa occupata mentre sono ricoverati in ospedale.
Lo stesso testo prevede altresì l’introduzione del nuovo articolo 321 bis del Codice di Procedura Penale che dovrà disciplinare la procedura di rapida reintegrazione nel possesso dell’immobile, prevedendo la possibilità di un intervento immediato delle forze di Polizia, con trasmissione del verbale al Pubblico Ministero entro 48 ore, e successiva convalida da parte del Giudice nelle ulteriori 48 ore.
Il reato di Stalking è quello di Revenge porn, secondo questa recente pronuncia della corte di cassazione coesistono in rapporto di concorso fra reati, senza che il reato di atti persecutori possa assorbire quello di diffusione illecita di contenuti sessualmente espliciti, così che in caso di condanna per entrambi i delitti la pena dell’uno non possa essere assorbita dall’altro.
Il caso vedeva la persecuzione di un uomo nei confronti della sua ex amante, il quale non accettava la fine della loro relazione e mandava continui messaggi alla donna e alla famiglia di costei, unitamente alle foto di nudo che la stessa in precedenza gli aveva mandato, andando così a sommare la condotta persecutoria all’autonoma figura di reato del Revenge porn.
Con questa interessante sentenza inerente il reato di disobbedienza militare, previsto all’articolo 173 del Codice Penale Militare di Pace, la Corte di Cassazione interviene in tema di valutazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto di cui all’articolo 131 bis del Codice Penale, ribadendo la posizione ormai consolidata in giurisprudenza che ritiene necessario che tale possibilità assolutoria sia ancorata ad una valutazione oggettiva del fatto e non cerchi riscontro nell’elemento soggettivo poiché possibilmente fuorviante.
Nel caso di specie, il militare graduato si rifiutava di interrompere la registrazione della conversazione che stava avendo col proprio superiore gerarchico, dal momento che riteneva tale conversazione come personale e non attinente a ragioni di ordine militare, invocando il proprio convincimento soggettivo quale causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.
La Suprema Corte, con recente pronuncia, ha disposto l’annullamento con rinvio della sentenza della corte d’assise d’appello che aveva parzialmente riformato il verdetto assoluto emesso dai giudici di primo grado, nella vicenda che ha riguardato due soggetti imputati per aver temporaneamente abbandonato l’anziano, che con loro conviveva, pagando anche un’altra cifra mensile, lasciandolo da solo a vagare col girello nel cortile dell’abitazione, ove cadeva improvvisamente a terra, colpendo la testa e trovando la morte.
La Corte si è, pertanto, interrogata sull’elemento soggettivo del reato di abbandono di incapace, descrivendo la condotta come abbandono non necessariamente assoluto ma anche solo parziale o temporaneo della persona che, in mancanza di assistenza continua, può trovarsi in stato di pericolo anche solo potenziale, Andando a ricomprendere in maniera estensiva anche tutte quelle situazioni dove non c’è un abbandono totale ma anche solo di pochi minuti.
Il Decreto Legge n° 131, pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 16 settembre, già denominato “Decreto Anti-Infrazione”, interviene in maniera interessante in ambito penale con importanti modifiche al codice di procedura, introducendo il diritto della persona in stato di arresto o fermo, ovvero sottoposta a misura cautelare custodiale, di poter dare comunicazione della propria condizione non solo ad un familiare ma anche ad una persona di fiducia, questo nell’ottica che un’altra persona potrebbe eventualmente avere modo di supportare la sua difesa.
Definito come “Anti-Infrazione” poiché interviene per introdurre nel nostro ordinamento le innovazioni previste dalla direttiva europea n° 48 del 22 ottobre 2013, di cui a recente procedura di infrazione nei confronti del nostro paese per non aver dato corso a tale atto comunitario.
Con questa recente sentenza, la Corte di Cassazione ha ribadito i confini del reato di violenza sessuale e di come tale fattispecie inserisca la libertà di autodeterminazione sessuale della persona, senza alcuna valutazione di tipo etico o morale, e al contempo ha ribadito l’importanza delle dichiarazioni della vittima, soprattutto se le stesse rimangono invariate tanto nella fase di indagini quanto in quella processuale.
Questo tipo di reati, proprio perché avviene in maniera subdola e nascosta, in ambito privato o anche domestico, da possibili testimoni o telecamere, trova un cardine accusatorio fondamentale nelle parole della vittima, l’unico soggetto in grado di riferire la dinamica dei fatti, dando ampio margine alle sue dichiarazioni , seppur necessitando di alcuni riscontri, solo laddove possibile.
La Procura di Palermo alla scorsa udienza ha chiesto la condanna di Matteo Salvini, al tempo Ministro dell’Interno, alla pena di sei anni di reclusione per i reati di sequestro di persona, articolo 605 del codice penale, e rifiuto di atti d’ufficio, articolo 328 del codice penale.
La vicenda, per quanto possa apparire di natura prevalentemente politica, presenta invece importanti connotati proprio da un punto di vista giuridico in virtù del decreto sicurezza bis in base al quale il Ministro aveva agito, nonché, dall’altra parte, la pronuncia del Tar del Lazio che ne aveva sospeso gli effetti e del varie convenzioni internazionali sottoscritte dal nostro paese, come quella di Amburgo del 1979 o quella di Ginevra del 1951.
Il Tribunale di Padova ha accolto e sollevato questione di legittimità costituzionale in relazione al comma cinque dell’articolo 73 del d.p.r. 309 del 1990, ossia l’ipotesi di lieve entità di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti, la cui pena massima aumentata cinque anni di reclusione in virtù del decreto legge del 20 marzo 2023, pregiudica il possibile accesso dell’imputato all’istituto della sospensione del procedimento penale commessa alla prova che, a fronte di un regolare assolvimento di lavori di pubblica utilità, permette la chiusura del processo penale con estinzione del reato, in ottica pienamente rieducativa dell’imputato.
In molti casi ove lo spaccio viene commesso da giovani ragazzi incensurati, trovati con piccole quantità di stupefacente a fini di spaccio, non solo e favorevole l’ipotesi della lieve entità ma anche la possibilità di accedere alla “messa alla prova”, così da poter dare loro modo di mostrare un effettivo ravvedimento e poter raggiungere un concreto fine rieducativo della pena che altrimenti verrebbe compromesso da un loro perdurante trattenimento in carcere che, al termine, li lascerebbe senza lavoro e senza affetti, portandoli nuovamente nel mondo criminale come unica soluzione di sostentamento.
In virtù del rispetto della dignità umana e del fine rieducativo della pena, ogni detenuto ha il diritto soggettivo all’alimentazione, ossia a ricevere nutrimento per il proprio sostentamento, ma non ha un diritto soggettivo alla scelta di alcuni specifici alimenti che vorrebbe far entrare in carcere, così come questa interpretazione non permette la possibilità di fare reclamo al magistrato di sorveglianza in caso di diniego di alcuni alimenti da parte dell’amministrazione penitenziaria.
Il caso di specie riguardava la vicenda di un uomo, ristretto in regime di 41 bis, al quale l’amministrazione ha negato l’ingresso in carcere di farine e lieviti, ritenendoli elementi idonei alla possibile fabbricazione artigianale di esplosivi, azionabili con gli accendini che i detenuti Possono avere a disposizione, andando a qualificare tale diniego non alla stregua di una lesione di un diritto soggettivo all’alimentazione bensì quale scelta amministrativa, alla luce di valutazioni di idoneità e sicurezza all’interno dell’istituto penitenziario.
Come dichiarato nella conferenza stampa dello scorso 4 settembre, il Consiglio dei Ministri approvato in via preliminare il nuovo decreto legislativo che prevede il divieto di pubblicazione del testo delle ordinanze cautelari di custodia in carcere, fino al termine della fase delle indagini preliminari o dell’udienza preliminare, così come previsto Dalla recente direttiva europea volta a rafforzare la garanzia del principio di non colpevolezza.
Definita “legge bavaglio” da parte degli organi di stampa in quanto la mancata pubblicazione del testo dell’ordinanza cautelare, unitamente alla necessità di fornire la notizia, rischierebbe di esporre il giornalista a possibili imprecisioni e, quindi, a possibili contestazioni di diffamazione.
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