La Suprema Corte, con recente pronuncia, ha disposto l’annullamento con rinvio della sentenza della corte d’assise d’appello che aveva parzialmente riformato il verdetto assoluto emesso dai giudici di primo grado, nella vicenda che ha riguardato due soggetti imputati per aver temporaneamente abbandonato l’anziano, che con loro conviveva, pagando anche un’altra cifra mensile, lasciandolo da solo a vagare col girello nel cortile dell’abitazione, ove cadeva improvvisamente a terra, colpendo la testa e trovando la morte.
La Corte si è, pertanto, interrogata sull’elemento soggettivo del reato di abbandono di incapace, descrivendo la condotta come abbandono non necessariamente assoluto ma anche solo parziale o temporaneo della persona che, in mancanza di assistenza continua, può trovarsi in stato di pericolo anche solo potenziale, Andando a ricomprendere in maniera estensiva anche tutte quelle situazioni dove non c’è un abbandono totale ma anche solo di pochi minuti.