Il furto commesso per ragioni di necessità e sopravvivenza possono qualificare il reato come di lieve entità, anche se all’apparenza può qualificarsi come furto aggravato.
In virtù di ciò, la condotta di un uomo, condannato in primo grado per aver rubato generi alimentari, veniva derubricata dalla Corte d’Appello a furto minore ai sensi dell’articolo 626 del Codice Penale, che prevede una pena di reclusione fino a un anno o multa fino a 206 euro.
Nonostante l’impugnazione da parte della Procura Generale, la Corte di Cassazione confermava la decisione d’appello.