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La commissione europea ha esaminato il disegno di legge italiano in tema di intelligenza artificiale e regolamentazione di tali software sul nostro territorio, evidenziando alcune criticità come ad esempio l’eccessivo riferimento al made in Italy nella gestione dei dati che andrebbe a permettere lo sviluppo di software solo nel caso in cui i dati siano elaborati e conservati sul territorio italiano, creando una irragionevole disparità rispetto ad altre aziende, comprensibile solo per il trattamento di dati rilevanti per la sicurezza nazionale e nulla più.
Sempre in tema di intelligenza artificiale, dobbiamo però chiederci quali siano le specifiche che ci rendono umani e smettere di esaltare questi software che, a differenza dell’uomo, non hanno l’intuito e la capacità di sentire a pelle.
In merito all’obbligo assicurativo per chi esercita la professione sanitaria, è necessario distinguere tra i medici in libera professione, che hanno obbligo di polizza assicurativa che copra tutte le possibili voci di danno e di rischio, e i medici strutturati, ossia coloro che sono dipendenti di una struttura sanitaria, che sono tenuti ad una polizza assicurativa Per la sola ipotesi di colpa grave e all’esclusivo fine di poter garantire efficacia ad una eventuale azione di rivalsa nei loro confronti da parte della struttura sanitaria che abbia già risarcito il danno al paziente danneggiato.
La pubblicazione sui social network delle foto dei propri figli può comportare una diretta responsabilità, anche economica, in capo al genitore che le pubblica quando l’altro genitore non ha manifestato il suo esplicito consenso o, addirittura, ha manifestato un aperto dissenso, poiché il minore ha diritto a mantenere la sua riservatezza e per la pubblicazione di sue immagini online è necessario il preventivo consenso esplicito di entrambi i genitori, riservando legittimità ad agire in giudizio per il genitore dissenziente, con la possibilità che l’altro genitore venga condannato ad una importante sanzione economica.
In tema di responsabilità medica non è sufficiente lo scrupoloso rispetto delle linee guida affinché il sanitario vada esente da responsabilità penale, sebbene la tesi difensiva facesse leva sull’articolo tre della legge Balduzzi che prevedeva, appunto, l’esenzione da colpa grave in caso di rispetto proprio delle linee guida, poiché l’orientamento dominante della corte di legittimità punta invece alla necessità che il sanitario si adoperi sempre per la scelta terapeutica che porti alla miglior cura del paziente indipendentemente dalle linee guida che al massimo possono solo orientare le valutazioni.
La regola generale impone che, dopo il divorzio, ognuno provveda al suo mantenimento, ma questo principio prevede deroghe nel caso in cui la differenza di reddito tra i coniugi sia dipesa da una loro precisa scelta di organizzazione del rapporto, stabilendo che uno si occupi esclusivamente del lavoro e del reddito e l’altro delle questioni familiari, a maggior ragione in una durata di oltre trent’anni.
Nell’ambito della violenza domestica e quindi del reato di maltrattamenti o di atti persecutori, la ritrattazione da parte della vittima, quindi la sua volontà di rimettere la querela e porre fine al processo nei confronti dell’uomo, anziché indicare la fine dei maltrattamenti deve essere valutato dal giudice come sintomo di un possibile maltrattamento ancora in atto, poiché la volontà di ritirare la querela o la denuncia potrebbe derivare da minacce o intimidazioni ancora in corso, come evidenziato nel caso di specie dove l’uomo ha prodotto in udienza una fantomatica mail ricevuta dalla moglie indicante la volontà di lasciargli la casa e rimangiarsi le accuse.
La corte di cassazione è tornata sul tema della violenza sessuale ribadendo come tale reato si verifichi ogni volta che viene lesa o limitata la libertà di autodeterminazione della propria sfera intima, e di come all’interno di un rapporto coniugale non rilevi il fatto che la moglie non si opponga ai rapporti sessuali Quando l’uomo ha instaurato all’interno delle mura domestiche un clima di sopraffazione, poiché in tale contesto la donna non ha possibilità di manifestare il proprio punto di vista nelle vicende quotidiane e ancor meno nella sfera intima, qualificando come violenza sessuale anche i rapporti ove la donna non ha manifestato il proprio dissenso.
In vigore da oggi il nuovo codice della strada che inasprisce le sanzioni tanto per l’eccesso di velocità quanto per la guida in stato di alterazione, introducendo disposizioni invasive e presuntive che vanno a limitare la libertà personale con metodi da stato di polizia e in pieno contrasto con qualsiasi principio difensivo o garantista, al semplice scopo di fornire una risposta di propaganda a temi di sicurezza sociale, come se questa riforma fosse stata scritta dal comitato degli anziani residenti nel pieno centro storico di uno dei principali capoluoghi.
Un soggetto positivo ad un test salivare per l’accertamento di stupefacenti viene trattato come un condannato, senza che venga accertato il momento in cui è stato assunto lo stupefacente che, oltretutto, per la disciplina sull’uso personale, è pienamente consentito purché non avvenga nell’immediatezza della guida, ma nulla vieta di mettersi al volante ad un soggetto che ha assunto stupefacenti molte ore prima o giorni prima e non si trova in stato di alterazione sulla pubblica via.
In questa interessante pronuncia della corte di cassazione dello scorso settembre, è stata ritenuta legittima la condotta del lavoratore che ha registrato i propri superiori senza il loro consenso per farne un uso di difesa processuale, portando così alla luce l’interessante tema del bilanciamento fra il diritto alla riservatezza e il diritto alla difesa processuale.
È legittimo ricorrere ad agenzie investigative per controlli sul lavoratore per l’accertamento di condotte illecite non riconducibili al mero inadempimento contrattuale.
Inoltre, nel caso di comportamenti idonei a ledere il vincolo fiduciario, come le ripetute, false attestazioni e pause non autorizzate, il licenziamento disciplinare è giustificato e proporzionato.
Questo è quanto statuito dalla Cassazione, Sezione lavoro, nell’ordinanza 24 ottobre 2024, n. 27610.
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