Il reato di diffamazione, in special modo nella sua forma aggravata, prevede una condotta lesiva dell’onore e della reputazione altrui comunicata ad almeno due persone differenti dalla vittima, ovvero nella sua forma aggravata ad un numero indeterminato di persone, sempre se ricorrere oltre alla condotta anche l’elemento soggettivo del dolo generico.
Nel caso delle app di messaggistica non si può parlare di diffamazione quando le parole offensive vengono scambiate direttamente con la vittima, potendosi semmai parlare dell’illecito civile di ingiuria, e lo stesso vale anche nel caso in cui l’applicazione possa essere vista da altre persone, se manca tale consapevolezza da parte del mittente.